Schema di decreto legislativo di modifica del Codice dell’amministrazione digitale


E’ stato approvato lo scorso 8 settembre, in prima deliberazione, dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Lo schema di decreto legislativo correttivo del Codice dell’amministrazione digitale sarà trasmesso per i pareri al Consiglio di Stato ed alle Camere.

Si allega il testo dello schema di decreto legislativo (testo non ufficiale).

Il decreto, integrando e modificando alcune disposizioni del CAD ai sensi della delega della legge n. 124 del 2015 – come affermato nel comunicato stampa del Governo – intende:

a)    proseguire e razionalizzazione le disposizioni del CAD;

b)    rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;

c)     promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;

d)    garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;

e)    rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;

f)      promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.

Tra le numerose disposizioni del provvedimento, si richiamano quelle dell’articolo 49 (relative all’articolo 62 del CAD) concernenti l’Anagrafe della popolazione residente. Al fine di evitare equivoci si chiarisce che il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR.