Circ. INPS su esonero alternanza scuola -lavoro
E’ stata pubblicata la circolare dell’INPS n. 109 del 10 luglio 2017, recante “Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.”, che si allega.
Come è noto, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, l’articolo 1, commi 308 – 310 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. Detta riduzione opera per un periodo di tre anni a partire dalla data di assunzione del lavoratore. Con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
La circolare detta, in particolare, indicazioni in merito alla natura dell’esonero contributivo, ai datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo, ai rapporti di lavoro incentivati, ai lavoratori per i quali spetta l’incentivo, alle condizioni per il diritto all’esonero contributivo, al contratto di somministrazione, alla compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione, all’assetto e misura dell’incentivo, alle modalità di riconoscimento dell’incentivo, alle modalità di accertamento dei presupposti legittimanti la fruizione dell’incentivo, ai datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens e alle modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero. La circolare fornisce anche le istruzioni contabili.