Risoluzione Agenzia Entrate su sanzioni per mancata trasmissione corrispettivi

Si allega la risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020 dell’Agenzia delle Entrate recante “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 – Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative”.

Con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, con particolare riferimento al primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative, secondo le quali (comma 6-ter dell’articolo 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, inserito dal decreto Crescita) nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.

La risoluzione chiarisce che se nei corrispettivi giornalieri, l’unica omissione effettuata dai soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro è la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni svolte nel primo semestre di vigenza del nuovo obbligo, la violazione potrà essere regolarizzata – senza che siano dovute sanzioni amministrative – tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso, procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019. Pertanto le sanzioni saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 o omessa dopo tale data.