E’ stata pubblicata dall’INAIL la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, “Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”, con la quale sono forniti alcuni chiarimenti in merito al regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo di denuncia degli infortuni.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta con modalità telematica.
Si allega la circolare dell’INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.