Si allega la risposta n. 394/2021 dell’Agenzia delle entrate ad interpello avente ad oggetto “Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Credito d’imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016)”.

Con la risposta l’Agenzia delle entrate ha reso alcune indicazioni sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0.

La risposta ad interpello ricorda che la nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni riguardanti il “super ammortamento” e l'”iper ammortamento”, che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019. Tale disciplina prevede, in particolare, la concessione di un credito d’imposta alle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato, con i requisiti e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Riguardo all’ambito oggettivo dell’agevolazione de quo, rilevanti ai fini della presente istanza di interpello, il comma 189 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro. In riferimento agli investimenti nei beni strumentali sopra individuati, il successivo comma 190 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. La stessa norma specifica, inoltre, che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta nella misura del 6 per cento del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (mediante il rimando operato al comma 188). Da ultimo, l’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha disposto che la possibilità di fruire di un credito d’imposta a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Con riferimento specifico alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056 della legge di bilancio 2020).

Nell’ipotesi, invece, di investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057 della legge di bilancio 2020). Ai sensi del successivo comma 1059, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni. Anche nelle previsioni della legge di bilancio 2021 è disposto che, nell’ipotesi in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante in misura ridotta ai sensi dei commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nella risposta all’interpello sono svolte alcune considerazioni sulle caratteristiche tecnologiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi, caratteristiche che devono essere presenti prima dell’utilizzo del bene nel processo di produzione (o messa in funzione). Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento, come accennato, dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, è stato riconosciuto che lo stesso possa essere soddisfatto anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene; e ciò, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Nel rinviare alla risposta ad interpello per quanto riguarda compiutamente le indicazioni fornite, si osserva che la risposta per la componente software dei dispositivi la risposta precisa che il software di sistema (stand alone), se riconducibile ad uno di quelli previsti dall’allegato B (come pare essere il software descritto dalla società istante, idoneo a consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri della società medesima), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; mentre, il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.