Si allega la circolare dell’INPS n. 81 dell’8 luglio 2020, “Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La circolare si fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 è stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è aumentato da 15 a 30 il numero di giorni fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo.

Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

  • MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
  • MV3: congedo parentale riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata;
  • MV4: estensione dei giorni di permesso previsti dalla legge n. 104 del 1992 con fruizione giornaliera;
  • MV5: estensione dei giorni di permesso previsti dalla legge n. 104 del 1992 con fruizione oraria.

Per i dettagli si rinvia all’allegata circolare.