Dopo che ieri era stata votata la questione di fiducia, oggi 9 luglio l’Assemblea della Camera dei deputati, con 278 voti favorevoli e 187 contrari, ha approvato il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. n. 2500-A/R, che si allega: si veda nel testo a fronte la seconda colonna).

 

Il provvedimento sarà trasmesso al Senato per l’esame da parte di quel ramo del Parlamento.

Relativamente alle misure fiscali si evidenzia:

  • l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell’acconto dell’IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti 2019 (art. 24);
  • in materia di accise, tra l’altro, il differimento di adempimenti e la rimessione in termini per i versamenti (artt. da 129 a 132);
  • un insieme di disposizioni fiscali, introdotte in Commissione, relative a Campione d’Italia: si ampliano le agevolazioni già concesse dalla legge di Bilancio 2020 e si sottopongono ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzata a Campione d’Italia (art. 129-bis);
  • il differimento al 2021 dell’efficacia della cd. plastic tax e della cd. sugar tax (art. 133);
  • la modifica della disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134) e l’uniformazione dei termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 previsto per il bilancio di previsione dei comuni (art. 138);
  • la possibilità, introdotta in Commissione, per le cooperative agricole a mutualità prevalente e per i loro consorzi di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (art. 136-bis);
  • la proroga al 1° gennaio 2021 dell’esclusione di sanzioni per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello dell’operazione; lo slittamento al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria (art.140);
  •  il rinvio al 1° gennaio 2021: della cd. lotteria degli scontrini (art. 141); dell’avvio sperimentale della cd. precompilata IVA (art. 142); dell’integrazione dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche
  • inviate tramite il Sistema di Interscambio (art. 143);
  • la rimessione in termini dei pagamenti per cd. avvisi bonari in scadenza fino al 31 maggio 2020; tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020 (art. 144);
  • la possibilità di effettuare i rimborsi fiscali senza l’applicazione della procedura di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145);
  • la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l’indennità dovuta nel caso di immobili (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità) requisiti a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 (art. 146);
  • l’elevazione a un milione di euro del limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili tramite modello F24 per anno solare (art. 147);
  • le modifiche al procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (art. 148);
  • la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per alcuni versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019 (art. 149);
  • la disciplina della ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto
  • d’imposta al netto della ritenuta operata al momento dell’erogazione (art. 150);
  • la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività, ovvero
  • dell’esercizio dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini professionali (art. 151);
  • la sospensione, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente di riscossione e dai concessionari della riscossione delle entrate locali (come precisato in sede referente) sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati (art. 152);
  • la sospensione dell’obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro (art. 153);
  • la proroga dal 31 maggio al 31 agosto 2020 della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione disposta dall’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”, in scadenza nell’anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (art. 154);
  • il differimento del termine per l’emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento relative a una serie di dichiarazioni (art. 157);
  • una disposizione interpretativa che rende cumulabile la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la sospensione del termine di impugnazione nel caso di accertamento con adesione (art. 158);
  •  l’ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del 730 dipendenti senza sostituto, al fine di garantire i conguagli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730 (art. 159);
  • la proroga per la contestazione delle sanzioni tributarie nei confronti dei soggetti che non abbiano dichiarato al catasto edilizio urbano i fabbricati iscritti nel catasto dei terreni ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (art. 160);
  • la proroga del pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell’art.92 del D.L. n.18 del 2020) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (art. 161);
  • la modifica della rateizzazione del debito di accisa per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (art. 162);
  • la proroga al 31 ottobre 2020 del pagamento dell’accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 163);
  • l’incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, introdotto in sede referente (art. 163-bis);
  • la possibilità per il Ministero della Difesa di alienare anche “in blocco” unità immobiliari libere e presenti in singoli fabbricati o comprensori e la modifica, prevista in sede referente, della disciplina di deroga al divieto per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici di acquistare gli immobili pubblici oggetto di riordino, gestione e valorizzazione (art.164);
  • la concessione di un credito, per il periodo d’imposta 2020 e utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, in favore di nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro (art. 176);
  • l’abolizione della prima rata IMU per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come per gli immobili di agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività. Nel corso dell’esame in Commissione l’agevolazione è stata estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni (art.177);
  • alcune modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco o soggiorno e l’istituzione di un Fondo, per l’anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a seguito della mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno (art.180);
  • l’esonero – dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap) e l’istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate; nel corso dell’esame in sede referente è stato introdotto l’esonero per TOSAP dovuta per occupazioni temporanee, a specifiche condizioni, e del
  • relativo canone ove istituito (art.181);
  • per mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore, anche in deroga alle
  • percentuali previste a regime (art. 183, co. 7);
  • il rafforzamento del regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in particolare con l’elevazione dell’importo massimo dell’investimento ammesso al credito
  • dal 30 al 50%, con un tetto di spesa di 60 milioni (art. 186);
  • l’introduzione, per l’anno 2020, un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini IVA, che ne consente la riduzione del 95% (invece dell’80% previsto in via
  • ordinaria) (art. 187);
  • un credito d’imposta, in via straordinaria per l’anno 2020, per le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici (art. 188);
  • un credito d’imposta, per il 2020, in favore di alcune imprese editrici di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale (art. 190);
  • la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di sospendere fino al 30 giugno 2020 il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere versati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero rateizzati fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (art. 216);
  • la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno (art. 244) che è stata estesa, in sede referente, alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016-2017.

Si allega un quadro di sintesi del provvedimento come approvato dalla Camera dei deputati, redatto dagli uffici della Camera e del Senato, contenente l’illustrazione del provvedimento.