Regime speciale per lavoratori impatriati

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016, “Disposizioni di attuazione del regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147”, che si allega.

Le agevolazioni fiscali consistono nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 70 per cento del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e trovano applicazione, a decorrere dall’anno 2016, per il periodo d’imposta del trasferimento e per i successivi quattro.

Il provvedimento specifica all’articolo 1 le ulteriori condizioni richieste. Le agevolazioni fiscali trovano applicazioni, a decorrere dall’anno 2016, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
  • l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;
  • i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Sono inoltre destinatari delle stesse agevolazioni:

  • i cittadini dell’Unione europea, in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
  • i cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione non può essere cumulata con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e in ogni caso il beneficio si perde se la residenza in Italia non è mantenuta dal lavoratore per almeno due anni. In tale ipotesi si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.