Nella giornata del 7 dicembre, ad esito di un approfondito confronto promosso dal Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, Confindustria e le altre principali associazioni datoriali e sindacali hanno dato il proprio assenso alla sottoscrizione del Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile. Nei prossimi giorni, si procederà, pertanto, alla sottoscrizione formale del testo dell’accordo che trovate in allegato.

Il Protocollo, che affronta un tema di straordinaria rilevanza organizzativa per le imprese, si prefigge un duplice obiettivo. 

Da un lato, offre alla contrattazione collettiva delle linee di indirizzo per consentire alle imprese di implementare l’organizzazione del lavoro in modalità agile, all’interno di una cornice regolatoria ampia e non vincolante, peraltro, facendo salvi anche gli eventuali accordi vigenti.

Dall’altro, indica chiaramente al decisore politico – in particolare al Parlamento, dove sono in discussione diversi progetti e disegni di legge – la ferma volontà delle parti sociali di voler affidare alla contrattazione collettiva la regolazione dello smart working, sulla base, però, dell’impianto normativo attualmente vigente (legge 22 maggio 2017, n.81).    

Il Protocollo, quindi, confermando l’attuale impianto legislativo, mantiene in capo alle parti del rapporto di lavoro – datore di lavoro e lavoratore – il potere regolatorio nella conclusione dell’accordo per l’adesione allo smart working e, con riferimento alle previsioni minime da inserire nell’accordo individuale – tra le quali, l’alternanza tra il lavoro nei locali aziendali e all’esterno e l’obbligo, per il datore di lavoro, di adottare le misure tecniche/organizzative volte ad assicurare la c.d. disconnessione – non introduce ulteriori vincoli nel quadro regolatorio vigente. 

Insomma, il Protocollo crea le condizioni per accompagnare, attraverso la contrattazione collettiva, in un clima di leale collaborazione, un processo di trasformazione dei modelli organizzativi delle imprese di cui ancora non si vedono con chiarezza gli sviluppi.    

Esaminando, seppur sinteticamente, i contenuti è possibile affermare che il Protocollo mantiene gli aspetti qualificanti del lavoro agile come oggi disciplinato dalla legge: 

  1. conferma l’elemento della autonomia nello svolgimento della prestazione ma nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate, garantendo l’operatività dell’azienda e l’interconnessione tra le varie funzioni aziendali;
  2. conferma quanto previsto dalla legislazione vigente anche con riguardo all’assenza di un preciso orario di lavoro e la sostanziale incompatibilità del lavoro straordinario con il lavoro in modalità agile; 
  3. conferma la necessità di prevedere specifiche misure tecniche e organizzative per garantire una fascia oraria di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa;
  4. conferma la libertà del lavoratore di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché l’ambiente abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza, anche con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali;
  5. conferma che, salvo diverso accordo, “di norma” la strumentazione tecnologica viene fornita dal datore di lavoro;
  6. conferma il principio di parità di trattamento tra lavoratori che erogano la propria prestazione in presenza e lavoratori che svolgono la prestazione con modalità agile, anche con riferimento alla formazione continua;
  7. conferma, per quanto riguarda gli aspetti di salute e sicurezza, l’impianto di legge, precisando che, alla parte di lavoro svolta in modalità agile, delle norme di cui Testo Unico 81/08, si applicano le prescrizioni relative agli obblighi comportamentali, anche in merito alle dotazioni tecnologiche informatiche fornite dal datore di lavoro;
  8. conferma, sempre in tema di salute e sicurezza, la centralità dell’informativa scritta che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e l’obbligo per quest’ultimo di cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro.

Occorre, da ultimo, sottolineare due aspetti che rivestono particolare importanza per le imprese.

Innanzitutto, è evidente che attraverso il lavoro in modalità agile si potranno perseguire anche obiettivi di interesse generale, soprattutto, nell’ottica della sostenibilità ambientale e sociale. Per questo motivo, nel Protocollo, le parti sociali hanno chiesto al Governo di adottare adeguate politiche di incentivazione, fiscale e contributiva, per favorire accordi collettivi che valorizzino questi profili connaturati al lavoro agile.

Infine, è stata nuovamente avanzata – a margine della discussione con il Ministro Orlando – la richiesta di introdurre urgenti misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale che seguano le stesse modalità del regime semplificato attualmente vigente. Ciò non soltanto con riferimento agli accordi che seguiranno l’attuazione del Protocollo ma, anche e soprattutto, con riferimento alla uscita dal regime semplificato legato all’emergenza Covid, attualmente previsto per il 31 dicembre 2021.