Si allega la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 443 del 6 ottobre 2020, “Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Articolo 51, comma 2, lett. a), Tuir. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212”.

La risposta afferma che i pacchetti di una cassa sanitaria con rimborsi di spese mediche ed odontoiatriche si devono considerare fringe benefit se la cassa sanitaria non è contraente e beneficiaria della polizza assicurativa, concorrendo pertanto alla formazione del reddito del lavoratore dipendente.