Si allega il messaggio dell’INPS n. 1421 del 6 aprile 2021, “Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. Chiarimenti”.
L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’INPS ha fornito le prime indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
Il messaggio, ad integrazione di quanto previsto nella predetta circolare, fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della misura di esonero.