Risposte INPS a quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata

Si allega il messaggio dell’INPS n. 1551 del 16 aprile 2019, “Quesiti sulle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti”, che facendo seguito alla circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, fornisce una raccolta di risposte ad alcuni quesiti formulati in relazione alle nuove disposizioni in materia di pensione anticipata introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il messaggio chiarisce, in particolare, che per il raggiungimento del requisito contributivo di 38 anni necessario per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, si può considerare anche la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati. Per l’opzione donna, per raggiungere i 35 anni utili per la pensione sono calcolabili i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.