Emergenza epidemiologica da COVID-19: DPCM 4 marzo 2020

Si allega il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Il provvedimento prevede:

  • la sospensione di manifestazioni ed eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • fino al 15 marzo, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università;
  • che i dirigenti scolastici attivino, ove possibile, modalità di didattica a distanza;
  • l’adozione di misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19.

Con l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 cessano di produrre effetti le disposizioni agli articoli 3 e 4 del DPCM 1°marzo del 2020, ossia le:

  • misure in materia di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (articolo 3);
  • misure relative alle modalità di lavoro agile e all’attività didattica di scuole e università (articolo 4).

Il DPCM 23 febbraio 2020 e il DPCM 25 febbraio 2020 hanno cessato di produrre effetti dalla data del 2 marzo 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del DPCM 1° marzo 2020.

Relativamente al c.d. lavoro agile, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 dispone all’articolo 1, comma 1, lettera n), che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, possa essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; dispone inoltre che gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, siano assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.