Comunicato dell’UIF su antiriciclaggio (decreto legislativo n. 90 del 2017)
Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006” – pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2017 – ha apportato modifiche e integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il decreto è in vigore dal 4 luglio 2017.
Come è noto poiché l’articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 90 del 2017 contiene alcune norme transitorie sull’applicazione della nuova disciplina e delle relative disposizioni di attuazione confermando le competenze regolamentari dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e di invio dei dati aggregati nonché in materia di comunicazioni oggettive e di informative delle pubbliche amministrazioni. Al fine di evitare incertezze interpretative e per fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia ha emanato il 4 luglio 2017 un comunicato nel quale sono elencati i provvedimenti concernenti profili di competenza della UIF da considerare ancora efficaci e/o applicabili in via transitoria.
Si allega il comunicato.