Provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulle modalità tecniche per effettuare le integrazioni delle fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2021 tramite il Sistema di interscambio

Si allega il provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 34958 del 4 febbraio 2021, “Modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta”.

Con il provvedimento citato sono stabilite le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni delle fatture elettroniche inviate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, tramite il Sistema di interscambio nonché le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato. In particolare, l’Agenzia delle entrate fornisce ad ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all’emissione di fattura elettronica, all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e delle fatture elettroniche inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante servizi web esposti nell’area riservata del contribuente. Ulteriori modalità di messa a disposizione dei dati, mediante canali di cooperazione informatica, potranno essere approvati con successivi provvedimenti.

Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti è calcolato e messo a disposizione l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite modello F24.

Con il provvedimento sono stabilite, inoltre, le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta da parte del cedente/prestatore.