Regolamento UE per la promozione di equità e trasparenza per gli utenti commerciali e dei servizi di intermediazione on line

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 luglio 2019, L 186/57, il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (allegato). 

Il regolamento, già entrato in vigore ma che si applica a decorrere dal 12 luglio 2020, intende rafforzare le tutele dell’utente “business” e delle imprese clienti richiedendo per le piattaforme online una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni di fornitura dei servizi d’intermediazione a favore degli utenti commerciali di piattaforme digitali, e-commerce, stores di applicazioni software e motori di ricerca online

I destinatari di questo regolamento sono: i “servizi di intermediazione on line” (piattaforme che vendono on line conto terzi, gli stores di applicazioni software, i sempre più diffusi sistemi di comparazione di prezzi o tariffe ed i social media usati per finalità professionali) ed i “motori di ricerca on line”. Non rilevano il luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi né la legge ad essi applicabile. I servizi inoltre devono essere forniti o essere proposti a utenti commerciali o a utenti titolari di siti web aziendali con luogo di stabilimento o di residenza nella UE, che si avvalgano dei predetti servizi di intermediazione “on line” o motori di ricerca “on line” per proporre i propri prodotti o servizi ai consumatori comunitari (articolo 1).

Sono esclusi dal novero dei soggetti a cui si applica questo regolamento i servizi di pagamento on line, gli strumenti di pubblicità on line e gli scambi pubblicitari on line, che non sono destinati ad agevolare transazioni dirette e che non implichino una relazione contrattuale con la platea dei consumatori.

Il regolamento indica i criteri da adottare nella stesura di termini e condizioni contrattuali (articolo 3). 

Assume importanza il sistema interno di gestione dei reclami, di cui devono dotarsi i fornitori di sistemi di intermediazione “on line” che non rientrino nella definizione di “piccole imprese” (articolo 11).