L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta ad interpello n. 543/2022, “Utilizzo in compensazione di crediti d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale – articolo 117 e seguenti del TUIR, DM 1° marzo 2018”.
Nella risposta l’Agenzia delle entrate ribadisce che laddove gli investimenti in beni strumentali siano stati “effettuati” dalla consolidata ai sensi del comma 1056 della legge n. 178 del 2020 e l’interconnessione sia avvenuta nel 2021 la consolidata può legittimamente trasferire i crediti relativi a tale agevolazione fiscale, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES di gruppo, come dovuta a titolo di acconto, e pertanto per un importo di euro pari al minore tra l’IRES consolidata dovuta e la quota annua utilizzabile in compensazione.
Si allega la risposta ad interpello n. 543/2022.