Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 1° marzo 2022 la versione definitiva della circolare n. 6/E avente ad oggetto chiarimenti in merito alle discipline di rivalutazione e di riallineamento (art. 110, DL 104/2020, dall’art. 1, co. 622 – 624 della Legge di Bilancio 2022) e della disciplina per i settori alberghiero e termale (di cui all’art. 6-bis del DL n. 23/2020), che – ricordiamo – era in consultazione dal 23 novembre scorso.

Nella circolare in oggetto l’Agenzia ha recepito le osservazioni segnalate dalle imprese di cui anche Confindustria si era resa portavoce.

Nel merito, segnaliamo le seguenti principali novità rispetto alla precedente bozza in consultazione:

  • le riserve di rivalutazione (tassabili in caso di distribuzione) non devono essere ricostituite dalla società in caso di operazioni straordinarie che non facciano emergere avanzi da concambio (paragrafo 3.1);
  • in ipotesi di pluralità di avviamenti riferibili a distinti rami di azienda acquisiti si consente il riallineamento per singolo avviamento (paragrafi 4.1, 4.13);
  • il maggior valore riallineato è autonomamente ammortizzabile, mentre il processo di ammortamento originario del valore residuo sul bene oggetto di riallineamento continuerà secondo le aliquote specifiche applicate in precedenza (paragrafo 4.5);
  • la base imponibile da assumere per la determinazione dell’imposta dovuta (10%) per l’affrancamento della riserva di rivalutazione o di riallineamento sarà calcolata al netto dell’imposta sostitutiva del 3% seguendo l’orientamento della Corte Suprema della Cassazione (paragrafo 4.7);
  • in caso di distribuzione di riserve di riallineamento si terrà conto della natura delle riserve distribuite (di capitali o di riserva) per individuare il relativo regime fiscale in capo ai soci (paragrafo 4.8);
  • le società holding del settore immobiliare sono ammesse a fruire della disciplina speciale di rivalutazione dell’immobile locato alle operative (paragrafo 1.1 rivalutazione settore alberghiero e termale);
  • viene ammessa la deduzione fiscale già nell’esercizio di rivalutazione (esercizio in corso al 31 dicembre 2020) dei maggiori ammortamenti calcolati sull’immobile alberghiero oggetto di rivalutazione in coerenza con il comportamento contabile adottato dall’impresa (paragrafo 1.5 rivalutazione settore alberghiero e termale).

Con riferimento, poi, alle modifiche introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 al regime di rivalutazione e riallineamento di cui al DL 104/2020, la circolare n. 6/E contiene i seguenti chiarimenti:

  • conferma che le disposizioni peggiorative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, che prevedono l’allungamento del periodo fiscale di ammortamento a 50 anni, riguarda anche il riallineamento dei marchi per soggetti OIC (paragrafo inquadramento generale);
  • viene ammessa la possibilità per l’impresa di procedere alla revoca parziale della rivalutazione/riallineamento anche solo per alcuni beni materiali ed immateriali oggetto della precedente scelta (paragrafo inquadramento generale).

Segnaliamo, infine, che nella giornata di ieri l’OIC ha posto in consultazione pubblica il Documento Interpretativo 10, avente ad oggetto gli aspetti contabili delle norme fiscali in tema di rivalutazione e riallineamento, come modificate dalla Legge di Bilancio 2022. Il documento – reperibile all’indirizzo https://www.fondazioneoic.eu/?p=15694&lang=en. 

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento su questi temi, inviamo cordiali saluti.