Si allega il messaggio dell’INPS n. 3030 del 3 agosto 2020, “Indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, Coloni e mezzadri) interessati dalla sospensione, per emergenza epidemiologica da COVID-19, degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta dai decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020 e n. 23/2020”.
Con tale messaggio l’INPS fornisce chiarimenti in merito alla trattazione delle richieste di congedo di maternità o paternità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici autonome che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo dal decreto-legge Cura Italia e dal decreto-legge Rilancio per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In base a quanto contenuto nel messaggio l’Istituto ritiene opportuno provvedere alla liquidazione delle indennità di maternità/paternità, salvo poi effettuare un successivo controllo del regolare versamento dei contributi dovuti al termine del periodo di sospensione; ciò anche se la regola ordinaria preveda che in mancanza del versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile, la tutela della maternità/paternità non possa essere riconosciuta al richiedente.