E’ stato emanato dall’Agenzia delle entrate il provvedimento 2 novembre 2022, prot. n. 2022/406604, “Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, di cui all’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Il provvedimento del 2 novembre 2022, ricorda che il comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, del credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Il comma 131 del citato articolo 1 ha previsto inoltre che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto dallo stesso comma 131 (5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023). In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 174713 del 20 maggio 2022 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.
Considerato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021, è inferiore al limite di spesa, il provvedimento del 2 novembre 2022 rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito richiesto.
Si allega il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 2 novembre 2022, prot. n. 2022/406604.