Nuova disciplina dei call center: moduli per la comunicazione al Ministero del lavoro

Facendo seguito alla precedente comunicazione sulla nuova disciplina dei call center, si ricorda che l’articolo 1, comma 243, della legge n. 232 del 2016 ha modificato il testo dell’articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, introducendo l’obbligo di comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l’attività di call center in un Paese non membro dell’Unione europea.

La norma prevede che la comunicazione, da effettuarsi almeno 30 giorni prima del trasferimento, dovrà essere inviata anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’Ispettorato nazionale del lavoro.

A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la nota del 1° marzo 2017, prot.n.33/1328 (che si allega con il relativo modello Excell), per fornire i primi chiarimenti e le modalità operative. In particolare, è specificato l’ambito applicativo della nuova disposizione normativa insieme alle tipologie di informazioni relative ai lavoratori coinvolti.

Il modello telematico con cui effettuare la comunicazione sarà accessibile, sui siti www.lavoro.gov.it e www.ispettorato.gov.it, agli utenti registrati al portale Cliclavoro a partire dal 28 marzo prossimo.

Fino a tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l’allegato alla nota operativa e inviarlo alla seguente casella di posta elettronica: deloc_callcenter@lavoro.gov.it. Gli utenti potranno indirizzare allo stesso indirizzo email eventuali quesiti sulla procedura di comunicazione.

Per le delocalizzazioni avvenuta prima dell’1 gennaio 2017 l’obbligo di comunicazione deve essere stato ottemperato entro il 2 marzo 2017.

Per approfondimenti e maggiori informazioni si rinvia al seguente link:

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/delocalizzazione-call-center/Pagine/default.aspx

Oltre agli adempimenti verso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vi sono quelli verso il Ministero dello sviluppo economico e quelli verso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, indicati nelle precedente comunicazione.