E’ stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021, “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni” con il quale vengono cambiate le regole tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Il provvedimento afferma che a decorrere dal 1° gennaio 2022, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni, è sostituito il punto 9 (Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere).

Le nuove disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prevedono che dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

La precedente disciplina prevedeva per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate due modalità alternative: la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX). Tuttavia l’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere vengano trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Il nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate adegua le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore.

Si allega il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293384/2021.