Agenzia delle entrate: chiarimenti sui dati relativi ai corrispettivi giornalieri
Si allega il principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in merito alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La normativa sulla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi pone una regola di ordine generale in base alla quale tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell’articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscali. Nello specifico, salvi i casi di esonero della sua emissione, occorrerà rilasciare al cliente un documento commerciale al posto dello scontrino o ricevuta fiscale a meno che, appunto, non venga richiesta espressamente la fattura.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate che ha fornito in passato chiarimenti in riferimento al trattamento IVA da applicare all’ipotesi in cui l’esercente una determinata attività commerciale riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro trenta giorni dall’acquisto ricevendo in contropartita un “buono-acquisto” per merce di pari valore, o il rimborso integrale del prezzo pagato, fornisce chiarimenti in merito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.