L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la risposta all’interpello n. 570 del 30 agosto 2021 in tema di regolarizzazione ai fini dell’imposta di bollo relativamente alle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.
Si allega la risposta all’interpello.
Nella risposta fornita l’Agenzia delle entrate rileva che il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 febbraio 2021 ha dettato le regole, per la definizione delle modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta dovuta e non versata. Per quanto di interesse, con il predetto provvedimento è stato disposto che nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque, che le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Per le predette considerazioni, in merito al quesito in esame, si può ritenere che limitatamente alle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 209 e seguenti della legge n. 244 del 2007, i soggetti indicati nell’articolo 19 del d.P.R. n. 642 del 1972, non hanno l’obbligo di inviare le fatture non in regola ai fini dell’imposta di bollo, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. L’Agenzia precisa che, nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.