AssoSoftware, in rappresentanza dei Produttori di Software dell’Area Fiscale, vista l’urgenza di completare lo sviluppo e la consegna delle procedure software da utilizzare per il calcolo e il versamento del II Acconto Redditi e in attesa di provvedimenti interpretativi, intende dare alcune indicazioni ai propri associati e ai loro clienti sulle modalità di calcolo in caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale.

Milano, 29 novembre 2024 – La proroga del versamento degli acconti, prevista da un emendamento in sede di conversione del Dl 155/2024 e annunciata da un comunicato stampa del Mef coinvolge tutte le Persone Fisiche, titolari di Partita IVA, con ricavi/compensi inferiori a 170.000 euro (per i titolari di reddito agrario il riferimento è al volume d’affari).

L’emendamento riprende il medesimo contenuto dell’articolo 4 del Dl 145/2023, consentendo ai soggetti che rispettano tali requisiti, di effettuare il versamento della seconda rata di acconto (ordinariamente in scadenza il prossimo 2 dicembre) entro il prossimo 16 gennaio, eventualmente anche in cinque rate mensili di pari importo scadenti ogni giorno 16 del mese a partire da gennaio 2025. La disposizione, che riguarda le imposte sui redditi, coinvolge, come lo scorso anno, anche tutte le imposte sostitutive e la cedolare secca (non sono invece prorogati i contributi Inps).

Ovviamente il provvedimento dello scorso anno non poteva tener conto del nuovo regime del Concordato Preventivo Biennale e della relativa maggiorazione del secondo acconto, per i soggetti che aderiscono al CPB e intendono effettuare il calcolo del II acconto con il cd “metodo storico”. Tuttavia, considerato che l’imposta sostitutiva legata alla maggiorazione è di fatto un incremento dell’acconto ordinario, AssoSoftware, anche grazie alle interlocuzioni in corso con l’Amministrazione Finanziaria, ritiene che i soggetti che aderiscono al CPB, se ricorrono le condizioni dei limiti di ricavi/compensi, possano beneficiare della proroga del versamento del II acconto includendo anche l’imposta sostitutiva da “maggiorazione” degli acconti ordinari.


Le aziende associate sono invitate a seguire le indicazioni qui riportate