Comunicato Stampa AssoSoftware: 14/01/2019
A pochi giorni dall’avvio dell’obbligo della Fatturazione elettronica nei rapporti tra soggetti privati, permangono alcuni dubbi interpretativi su specifiche casistiche che sono già all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate. Al fine di supportare gli operatori del settore in merito alla predisposizione delle fatture, in attesa di una risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, si comunica che AssoSoftware, a tutela dei propri associati, ha preso le posizioni interpretative di seguito indicate.
Date effettuazione\emissione
Con la conversione in legge del D.L.119, il Legislatore non ha fugato i dubbi in riferimento alla differenziazione delle date previste in fattura.
Certi che, in tempi ragionevoli, l’Agenzia fornirà le delucidazioni necessarie, comunichiamo che le soluzioni applicative degli associati continueranno ad attuare, per il primo semestre, le preesistenti modalità di emissione/annotazione della fattura attiva.
In altri termini:
- la data di emissione della fattura (data che compare sul documento) coincide con la data di effettuazione dell’operazione (in riferimento alle fatture immediate)
- la fattura deve essere trasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di emissione (16 del mese successivo per i mensili e 16 del secondo mese successivo per i trimestrali)
- l’annotazione della fattura sul registro Iva può essere effettuata in una qualsiasi data compresa tra la data di emissione e il giorno 15 del mese successivo, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione
Reverse charge interno
In riferimento ai casi del Reverse Charge interno, a seguito della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate via FAQ del 7/12/2018, rimangono ancora dubbi su come assolvere correttamente all’integrazione IVA e all’invio dell’eventuale documento integrativo. In attesa di chiarimenti AssoSoftware ritiene che possa essere considerato corretto comportarsi come prima dell’avvento della fattura elettronica e cioè procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato, dando così evidenza dell’integrazione nelle scritture contabili (registri IVA e libro giornale) e portando in conservazione il solo documento di acquisto originario, non integrato.
Fatture da trasmettere al Sistema TS
In seguito all’intervento del Garante della Privacy con Provvedimento del 20/12/2018, e alla conseguente modifica dell’art.10 bis del D.L. 119/2018 da parte della legge di Bilancio 2019, le procedure delle aziende associate si comporteranno come segue:
- tutte le fatture trasmesse al sistema TS (comprese quelle con tipologia spesa AA) verranno escluse dalla fatturazione elettronica
- tutte le fatture NON trasmesse al sistema TS a seguito dell’opposizione espressa dal paziente verranno escluse dalla fatturazione elettronica.
Si suggerisce inoltre a tutti gli operatori che, per prassi, emettevano fatture “miste”, contenenti cioè sia righe di spese che venivano trasmesse al sistema TS, sia righe che non venivano trasmesse al sistema TS (in quanto non rilevanti, o per le quali vi era l’opposizione del paziente), di procedere, a decorrere dal 2019, con la fatturazione separata di tali spese.
Autofatture
In ultimo facciamo presente che siamo in attesa di ricevere i chiarimenti necessari in riferimento alle diverse fattispecie di autofatture, in particolare per quanto riguarda le casistiche di acquisto.
Sulla problematica abbiamo inviato una specifica documentazione all’Agenzia delle Entrate con la quale è in corso un dialogo costruttivo.