Comunicato Stampa Interno Assosoftware – 15/05/2015

Al fine di agevolare l’attività di sviluppo delle software house associate in vista dei prossimi adempimenti IMU e TASI e per maggior trasparenza nei confronti dei loro clienti, l’Associazione, in assenza alla data di chiarimenti ufficiali, rende noti i seguenti orientamenti applicativi concordati internamente e comunicati anche al Dipartimento delle Finanze. 

 

Detrazione Terreni in F24

Il c. 1-bis dell’art. 1 del DL 4/2015 stabilisce che:

A decorrere dall’anno 2015, dall’imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all’allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell’ipotesi in cui nell’allegato 0A, in corrispondenza dell’indicazione del comune, sia riportata l’annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.


In relazione alla suddetta detrazione è stato chiesto al DPF se la stessa dovesse essere riportata nel modello F24 di versamento stante le attuali istruzioni e specifiche tecniche che fanno riferimento al solo caso della detrazione per abitazione principale. Nonostante sia stato risposto che il codice tributo 3914 ammette anche la presenza della detrazione, l’Associazione ritiene che l’esistenza di altri codici tributi nella medesima delega o la presenza di terreni su diversi comuni, non permetterebbe una chiara distinzione della parte di detrazione spettante e conseguentemente, in conformità con le attuali indicazioni delle specifiche tecniche del modello F24, invita i propri associati a non riportare tale valore per i terreni agricoli.

Dichiarazione Tasi

In relazione agli adempimenti dichiarativi Tasi,  in data 25 marzo con apposita Risoluzione n. 3/DF  e’ stato chiarito “(…) che il modello di dichiarazione TASI, emanato secondo le anzidette modalità, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l’altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU. “

 

In data 27 marzo 2015 l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) , con propria nota, ha affermato che “ (…) condividendo appieno l’esigenza di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, è opportuno evidenziare i seguenti elementi:

– il Comune può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione TASI, in modo analogo a quanto previsto per la TARI;

– la determinazione di obblighi dichiarativi costituisce un momento del corretto rapporto tra contribuente e ente impositore e semplifica i processi di controllo, prevenendo i possibili contenziosi, con particolare riguardo all’applicazione delle agevolazioni disposte dal Comune;

-la regolamentazione della dichiarazione TASI deve sempre rispondere a criteri di massima semplificazione degli adempimenti e deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidono con quelli dell’IMU;

– è opportuno che il Comune adotti tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti), così da contenere, nei limiti del possibile, gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea IMU.

Sulla base di queste considerazioni, appare evidente che gli obblighi dichiarativi TASI costituiscano adempimenti residuali, che si auspica possano essere del tutto superati dalla prevista revisione della fiscalità comunale, fin dal 2016.”

 

Con riferimento alle casistiche e alle modalità di redazione della Dichiarazione Tasi si fa presente che, alla data del  12/05/2015, i nostri Associati non hanno ancora alcuna informazione in merito.

In considerazione del breve periodo a nostra disposizione per realizzare la gestione della dichiarazione Tasi, vista la scadenza del 30 giugno 2015, l’Associazione invita i propri associati a seguire le seguenti direttive per lo sviluppo delle soluzioni applicative:

– i dati Tasi (residuali rispetto all’Imu) verranno riportati nel modello della dichiarazione IMU, anche avvalendosi della annotazioni (fermo restando che , in tempi rapidissimi, attendiamo la pubblicazione della circolare al fine di definire le casistiche da dichiarare e i dati necessari da riportare). Del resto, sempre nella Risoluzione n. 3/DF, si accenna all’utilizzo della Dichiarazione IMU ai fini Tasi, data la sostanziale identità delle informazioni, relativamente ai casi degli alloggi sociali e degli immobili posseduti dai soggetti appartenenti alle forze armate.

– non saranno gestite le dichiarazioni Tasi dei detentori (in quanto non sono soggetti passivi IMU e quindi non contemplati dall’attuale modello) e considerando che l’implementazione della soluzione richiederebbe tempi non congrui rispetto alla attuale scadenza del 30 giugno.

Qualora consideraste necessaria la presenza dei dati relativi ai detentori, allora la nostra Associazione, al fine di garantire il completamento della gestione, chiede di rivedere l’attuale tempistica dell’adempimento.

 

Versamenti Imu\Tasi e Dichiarazione – Enti non commerciali

Con riferimento alla Dichiarazione IMU/TASI degli Enti non commerciali, nella FAQ n. 2 del 21 novembre 2014 , in contrasto con la Risoluzione n. 1 del 11/01/2013 e con il contenuto delle istruzioni ministeriali per la compilazione del medesimo  modello,  è stato espresso quanto segue:

– Domanda:
Si chiede come va compilata la dichiarazione Imu/Tasi Enc nel seguente caso: Parrocchia che possiede immobili nel comune A e nel comune B. Nel comune A la parrocchia possiede immobili totalmente imponibili (locati) ed un immobile esente/parzialmente imponibile. Nel Comune B la parrocchia possiede solo immobili totalmente imponibili (locati). Quante dichiarazioni vanno presentate? Solo quella al Comune A od anche quella al Comune B con il solo quadro A?

– Risposta:
Occorre effettuare più dichiarazioni in ciascun comune.
Si sottolinea che, come illustrato nelle istruzioni allegate al modello ministeriale a pag. 3, la dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nelle condizioni per poter beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992.
Nel caso prospettato, invece, nel comune A la parrocchia possiede anche immobili locati che quindi non rientrano nella fattispecie di agevolazione prevista dalla norma in esame. Pertanto, in detto comune l’ente è tenuto a presentare la dichiarazione su modello cartaceo, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti, mentre per quello esente/parzialmente imponibile deve presentare la dichiarazione telematica.
Nel comune B, invece, la parrocchia avrebbe dovuto presentare solo la dichiarazione cartacea, ove, ovviamente, ne ricorrano i presupposti.

 

A fronte di questa nuova interpretazione, il Dipartimento delle Finanze è stato sollecitato a fornire, in via ufficiale, i necessari aggiornamenti delle istruzioni sia per la compilazione del modello che per le  modalità di versamento, ma attualmente senza riscontro. 

In considerazione della scadenza ormai prossima, , l’Associazione invita i propri associati a mantenere la medesima impostazione adottata per l’anno passato.  Ciò significa che, qualora  l’Ente non commerciale possegga almeno un immobile con i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. i),  indipendentemente dal comune in cui si verifica la condizione, allora il versamento dell’Imu e della Tasi sarà sempre gestito in tre rate ed il modello di Dichiarazione IMU/TASI ENC sarà  l’unico modello utilizzabile dal soggetto.

In subordine, qualora intendeste rivisitare i criteri sopra esposti, allora la nostra Associazione, chiede di rivedere l’attuale tempistica dell’adempimento in scadenza il 30 giugno.

Si chiede inoltre urgentemente di sapere se per l’adempimento dichiarativo relativo al periodo d’imposta 2014 sia necessario adottare il nuovo tracciato previsto dalle specifiche tecniche vers. 1 del 6 maggio 2015, ovvero sia possibile adottare indifferentemente il nuovo tracciato o il vecchio vers. 2 del 29 Settembre 2014.

Nel caso fosse necessario adottare il nuovo tracciato occorrono istruzioni più dettagliate in merito alla compilazione dei nuovi campi inseriti. Pertanto, l’Associazione, in assenza di risposte, invita i propri associati ad utilizzare per il prossimo adempimento il vecchio tracciato.

 

Compensazione del conguaglio a credito IMU/TASI ENC

Con riferimento alla compensazione dell’eventuale conguaglio a credito, alla luce delle seguenti considerazioni:
– la Dichiarazione IMU TASI ENC nel quadro C prevede l’esposizione della liquidazione complessiva dell’IMU – senza suddivisione per codice tributo – con la determinazione di un unico importo di conguaglio da esporre nel rigo 5 del quadro, se a debito, ovvero nel rigo 6, se a credito;

– gli immobili versano l’IMU con codici tributo diversi in base alla  tipologia dell’immobile (es. 3914 Terreni / 3916 Aree fabbricabili / 3918 / Altri fabbricati / 3930 fabbricati categoria catastale D);
– i codici tributi IMU possono essere attualmente esposti in F24 solo nella colonna “debito” e mai nella colonna “credito”;

l’Associazione ritiene che:

– ai fini del versamento della rata di conguaglio sia corretto effettuare la compensazione dei conguagli a credito con quelli a debito quando questi sono relativi a diverse tipologie di immobili/codici tributo, esponendo quindi in F24 i soli codici tributo per i quali esiste un importo netto da versare (si veda esempio n.1);

– ai fini del versamento delle rate di acconto/conguaglio sia corretto effettuare la compensazione dell’eventuale residuo conguaglio a credito, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, con gli acconti/conguaglio dovuti per l’anno successivo quando questi sono relativi a diverse tipologie di immobili/codici tributo, esponendo quindi in F24 i soli codici tributo per i quali esiste un importo netto da versare.