Comunicato Stampa Assosoftware – 05/07/2013

 

Con la circolare nr.88 del 07 giugno 2013 al paragrafo n. 6 Compensazione l’Inps ha fornito la seguente impostazione:

“Al fine di unificare con l’attuale normativa fiscale i criteri riguardanti la compensazione di somme versate in misura eccedente rispetto al dovuto, la compensazione tramite mod. F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2012. Tutte le somme riferite ad emissioni precedenti rispetto all’anno 2012, dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti, di compensazione contributiva (cfr. circ. 182 del 10 giugno 1994).”

A seguito della suddetta impostazione Assosoftware ha chiesto chiarimenti relativamente al citato testo avendo ravvisato difficoltà interpretative.

L’Inps in via del tutto informale ha precisato che i crediti preesistenti non possono essere rigenerati e non possono diventare eccedenze dell’anno in corso e, qualora il contribuente abbia una eccedenza derivante dall’anno precedente a quello del periodo 2012, anche se riportata come credito nel quadro RR rigo 2 colonna 16 (minimale) e/o 28 (eccedente minimale), la stessa eccedenza del 2011 dovrà essere utilizzata tramite F24 a compensazione dell’eventuale debito del periodo d’imposta 2012 o chiesta a rimborso.

Tale chiarimento genera una nuova modalità operativa del meccanismo di compensazione creando una difformità tra quanto esposto nel quadro RR del modello unico persone fisiche 2013 rispetto a quanto esposto nel modello F24.

In considerazione del ritardo maturato dall’Inps nel definire questa nuova modalità operativa di compensazione e, soprattutto, della oggettiva mancanza delle necessarie informazioni e chiarimenti per adeguare gli applicativi gestionali in tempo utile, Assosoftware ritiene che esistano gli estremi dell’obiettiva incertezza normativa e quindi invita gli associati a mantenere le correnti e consolidate modalità di compensazione in attesa di più ampie istruzioni da parte dell’Istituto.