Il Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022 ha approvato tra gli altri provvedimenti un decreto-legge che introduce misure a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici.
Il provvedimento interviene, in considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, ove vengano in rilievo, presso le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all’interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell’ambito dei rapporti internazionali tra Stati, al fine di garantire, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e la operatività delle reti e degli impianti e quindi la continuità produttiva.
A tal fine vengono definite le procedure di amministrazione temporanea delle suddette imprese, su istanza delle stesse o anche in assenza di istanza, in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all’interesse nazionale alla sicurezza nell’approvvigionamento energetico. L’amministrazione temporanea è disposta con decreto interministeriale (Ministero delle imprese e del Made in Italy, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).
Il commissario ministeriale può avvalersi anche di società a controllo pubblico operante nel medesimo settore e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza.
L’amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. L’intera disposizione ha carattere temporaneo, con validità sino al 30 giugno 2023.
Sono poi introdotte misure economiche connesse all’esercizio del golden power. In particolare, si determinano le procedure con le quali vengono attivate misure di sostegno della capitalizzazione dell’impresa idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale ai fini dell’accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato (CDP) e al fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa (Invitalia) nonché ai contratti di sviluppo e agli accordi per l’innovazione (Ministero delle imprese e del Made in Italy).
In sostanza, a fronte di provvedimenti inibenti ai fini della sicurezza nazionale esercitati con il golden power, vengono previsti immediati interventi compensativi a sostegno delle imprese destinatarie di tali provvedimenti, ove le stesse ne facciano richiesta.
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Il Consiglio dei ministri ha poi approvato un disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.
Gli obiettivi sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale; la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.
Con il provvedimento, tra l’altro:
- si introduce il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta;
- si riconosce la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali;
- si stabilisce che i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto di quest’ultimo di esserne riconosciuto autore e, al contempo, si riconosce l’autonomia di università, enti pubblici di ricerca e IRCCS per disciplinare le premialità connesse all’attività inventiva;
- si rafforza il controllo preventivo rispetto al deposito relativo alle domande di brevetto potenzialmente utili per la difesa del Paese e se ne accelera la procedura;
- si accelerano i tempi dei giudizi presso la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi;
- si sopprime l’obbligo di trasmettere all’UIBM la documentazione cartacea depositata presso le Camere di commercio;
- si prevede il ruolo di tutela del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in assenza di Consorzi di tutela;
- si riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di consulente in proprietà industriale;
- si prevede che la regolarizzazione dei pagamenti tardivi inerenti ai titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.
Fonte: comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri