E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica” (c.d. decreto “Aiuti-quater”).

Il provvedimento, formato da 16 articoli, contiene le misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti e le disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l’efficientamento energetico, nonché per l’accelerazione delle procedure.

Tra le misure del provvedimento si evidenzia l’articolo 8 recante misure urgenti in materia di mezzi di pagamento.

L’articolo 8 prevede che ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sia concesso un contributo per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa

previsto. Gli oneri derivanti dall’adozione della misura sono quantificati a 80 milioni per l’anno 2023.

Si allega il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, con gli allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, con gli allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale