Le software house associate ad AssoSoftware in questi ultimi mesi hanno dovuto adeguare i programmi di gestione della dichiarazione Imu, per allinearli alle novità previste dalla nuova modulistica 2022 approvata con decreto del Mef del 29 luglio 2022.
Va ricordato, inoltre, che il termine di presentazione della dichiarazione Imu 2022 è stato prorogato, dall’articolo 35 del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni), al 31 dicembre 2022.
La presentazione della dichiarazione riguarda, di regola, i soli casi in cui nell’anno precedente il contribuente sia venuto in possesso di nuovi immobili oppure siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Tuttavia non va dimenticato che per gli «immobili merce» è probabilmente opportuno presentare la dichiarazione Imu ogni anno, per comunicare se l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione Imu. In osservanza alle indicazioni contenute nelle istruzioni approvate, infatti, la dichiarazione va presentata sia in caso di acquisto, sia in caso di perdita dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Il Mef ha peraltro precisato che in tale situazione la mancata presentazione della dichiarazione Imu, pur non comportando più, come previsto dalla previgente normativa, la decadenza del beneficio, comporta tuttora l’applicabilità delle sanzioni previste per la violazione dell’obbligo dichiarativo (risposta n. 11 Telefisco del 30 gennaio 2020).
Le novità del modello e delle istruzioni
Vi è da segnalare innanzitutto che il nuovo modello prevede modifiche in relazione al quadro A relativo all’Imu e al quadro B relativo all’Impi.
In riferimento al quadro A, si segnala che la casella di cui al campo 14 deve essere barrata nel caso in cui si siano verificate le condizioni per l’applicazione delle esenzioni, ad esclusione di quelle collegate al Quadro temporaneo Aiuti di Stato indicate nel campo 21.
Il campo 21 deve essere invece utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal quadro temporaneo aiuti di Stato che hanno interessato l’Imu durante il periodo dell’emergenza da Covid-19, e precisamente quelli che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni:
• articolo 177 del Dl 34/2020;
• articolo 78 del Dl 104/2020;
• articoli 9 e 9-bis del Dl 137/2020;
• articolo 1, comma 599, della legge 178/2020;
• articolo 6-sexies del Dl 41/2021.
Non risulta necessario fornire specifiche indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell’esenzione dal momento che, per le agevolazioni legate all’emergenza Covid-19, il periodo di durata è già conosciuto dai Comuni.
Per quanto riguarda invece il quadro B, questo è finalizzato a identificare le piattaforme marine e i manufatti destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché a indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell’imposta.
Merita di essere ricordato che restano valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021 utilizzando il precedente modello di dichiarazione, nel caso in cui i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo (articolo 7, del decreto di approvazione).
In relazione alla presentazione, questa può essere effettuata in modalità cartacea o telematica. Nel primo caso, questa deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. La dichiarazione cartacea può essere altresì trasmessa al comune con posta elettronica certificata (pec). Nel secondo caso, questa può essere effettuata direttamente dal contribuente attraverso il canale Fisconline oppure dal suo intermediario fiscale attraverso il canale Entratel. Le procedure informatiche nella generalità dei casi sono in grado di predisporre la dichiarazione nelle due modalità.