Le software house associate ad AssoSoftware sono nuovamente al lavoro sui programmi di gestione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, per adeguarli alle novità previste dalla scorsa legge di bilancio (articolo 1, comma 44, della legge 234/2021) che ha introdotto i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, nonché sostituito il comma 1058, all’articolo 1, della legge 178/2020.
Numerose software house hanno infatti atteso fino a oggi prima di effettuare le necessarie modifiche, in quanto tali norme avranno valenza solo a partire dall’anno 2023 (e successivi) e, come al solito, è opportuno valutare anche eventuali ulteriori interventi che potranno arrivare con la prossima legge di Bilancio.
Le novità
Vediamo di seguito le novità che riguardano i soli beni materiali e immateriali interessati dal piano.
• Il comma 1057-bis ha esteso dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, ovvero al 30 giugno 2026 in presenza di acconti versati entro il 31 dicembre 2025, l’agevolazione spettante alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 232/2016. L’ammontare è calcolato nella misura del 20% fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10% oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e nella misura del 5% oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. L’ultimo scaglione, tuttavia, non spetta automaticamente, ma è diretto esclusivamente alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Mise, emanato di concerto con il Mef, ed è soggetto al limite complessivo di spesa stanziata di 50 milioni di euro.
• Il comma 1058, al netto delle modifiche previste per il 2022 dall’articolo 21, comma 1, del Dl 50/2022, ha stabilito che l’agevolazione spetti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ovvero al 30 giugno 2024 in presenza di acconti versati entro il 31 dicembre 2023, alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali indicati nell’allegato B annesso alla legge 232/2016. L’ammontare è calcolato nella misura del 20% fino a 1 milione di euro.
• Il comma 1058-bis ha esteso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero al 30 giugno 2025 in presenza di acconti versati entro il 31 dicembre 2024, l’agevolazione spettante alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali indicati nell’allegato B annesso alla legge 232/2016. L’ammontare è calcolato nella misura del 15% fino a 1 milione di euro.
• Il comma 1058-ter ha esteso dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero al 30 giugno 2026 in presenza di acconti versati entro il 31 dicembre 2025, l’agevolazione spettante alle imprese che effettuano investimenti in beni immateriali indicati nell’allegato B annesso alla legge 232/2016. L’ammontare è calcolato nella misura del 10% fino a 1 milione di euro.
Cloud computing
Si considerano agevolabili – in relazione alle agevolazioni di cui ai commi 1058, 1058-bis e 1058 ter – anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Le modifiche alle procedure
Le modifiche alle procedure, seppur lunghe e delicate, in quanto occorre sempre preservare tutto il pregresso, dovrebbero rientrare, a livello di calcoli, nelle medesime logiche delle attuali tipologie, con variazioni che interessano esclusivamente le aliquote e la determinazione di ciascun plafond.
Una particolare accortezza riguarderà l’adeguamento alle disposizioni contenute al comma 1057-bis, che interessa gli investimenti in beni materiali nuovi indicati nell’allegato A, in relazione allo scaglione che va da oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, per il quale la misura teorica del 5% dovrà trovare capienza nell’importo effettivamente spettante assegnato all’impresa dal Mise, in quanto tale scaglione è soggetto al limite complessivo di spesa stanziata di 50 milioni di euro.