Con il DL 146/2021 il legislatore ha introdotto alcune modifiche di rilievo al Dlgs 81/2008 in tema di organismi paritetici. Di particolare interesse, l’adozione di un Repertorio degli organismi paritetici (per selezionare gli organismi effettivamente in possesso dei requisiti di legge), con la previsione che la comunicazione dello svolgimento di alcune attività che viene considerata, non solo ai fini della programmazione della vigilanza, ma, soprattutto, ai fini della definizione di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL, posto che le imprese aderenti agli organismi paritetici partecipano ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro. Si ricorda, inoltre, che la dichiarazione degli organismi paritetici rileva già oggi ai fini del punteggio per la valutazione dei progetti nell’ambito del Bando ISI dell’Inail.

Propedeutica all’applicazione delle disposizioni di legge era l’adozione del Repertorio.

È stato dunque pubblicato il DM n. 171 dell’11 ottobre 2022 che introduce il repertorio degli organismi paritetici, attuativo della previsione contenuta nel l’art. 51 del Dlgs 81/2008 (come modificato dal DL 146/2021), secondo la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce il repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.

All’esito del confronto con le parti sociali, il Ministero ha adottato un provvedimento che, pur in linea con le caratteristiche degli Organismi paritetici di tutto il sistema di Confindustria, appare carente di adeguata selettività per l’assenza – a tutt’oggi – di parametri aventi valore generalizzato per la misurazione della rappresentanza, criterio che è invece alla base del requisito individuato dalla legge (Dlgs 81/2008, art. 2, comma 1, lett. ee) per definire gli organismi paritetici.

Trattandosi di un Repertorio al quale il legislatore attribuisce efficacia abilitante allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, occorreva, infatti, introdurre requisiti più stringenti, per rispettare la logica che ha animato la modifica legislativa, ossia riservare l’iscrizione agli organismi composti dalle organizzazioni datoriali e sindacali che risultassero obiettivamente “comparativamente più rappresentativi”. In assenza di un “tetto” alle iscrizioni, infatti, i requisiti introdotti non appaiono dirimenti.

All’articolo 1 si adotta il Repertorio nazionale e se ne indica la pubblicazione nel sito internet del Ministero.

All’articolo 2 si indicano i criteri identificativi per l’iscrizione al Repertorio.

“Gli organismi paritetici sono costituiti per iniziativa di una o più associazioni sia dei datori di lavoro che dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Ovviamente, il criterio prevede il possesso del requisito sia per le organizzazioni datoriali che sindacali, così escludendo quelli non composti da organizzazioni di natura sindacale ovvero dei quali solamente uno è adeguatamente rappresentativo.

I requisiti sono:

“a) essere costituito da almeno una o più associazioni sindacali dei datori di lavoro ed una o più associazioni dei lavoratori firmatarie, purché non per mera adesione, di almeno un contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico”.
Il criterio è tradizionalmente adottato ai sensi dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori (nella sua lettura costituzionale che integra il principio della firma del CCNL con la concreta partecipazione alle trattative), con esclusione della mera sottoscrizione per mera adesione.

“b) essere costituito da associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori la cui rappresentatività, ai sensi del comma 1, è valutata sulla base dei seguenti requisiti: i) la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole; ii) la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato; iii) il numero complessivo dei CCNL sottoscritti; iv) i maggiori indici pubblici percentuali del numero dei lavoratori cui viene applicato il CCNL dalle aziende del sistema di riferimento dell’organismo paritetico, ove disponibili.”
Il criterio è in parte tradizionale (per la parte relativa alla diffusione territoriale, consistenza numerica delle aziende associate, rilevanza nella partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale) ed in parte innovativo, laddove fa riferimento all’obiettivo che Confindustria sostiene nel confronto per la definizione della rappresentanza, ossia l’individuazione del dato associativo attraverso i dati presenti nei registri del CNEL e dell’Inps.

“c) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”;
Si tratta del criterio già previsto dall’art. 51, comma 2, del Dlgs 81/2008.

“d) svolgere nei confronti dei propri RLS e RLST funzioni di supporto per l’esercizio della loro attività, nell’ambito del settore e del territorio di riferimento;”
Si tratta di un criterio non formalmente previsto dalla legge ma che costituisce il completamento dell’assistenza alle imprese previsto dall’art. 2 del Dlgs 81/2008 e che consentirà all’organismo paritetico (e non unilateralmente alla componente sindacale) di interloquire con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

“e) svolgere attività di assistenza ai datori di lavoro nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro”.
Si tratta di un criterio già previsto dalla legge, tanto nella definizione all’art. 2 del Dlgs 81/2008 quanto nella declinazione delle attività proprie degli organismi paritetici (art. 51, comma 3, Dlgs 81/2008).

“3. La costituzione e l’attività di cui al precedente comma 2 devono risultare dalla stipula di un accordo nazionale e dallo Statuto dell’organismo paritetico”.
Viene previsto che la formalizzazione del possesso dei requisiti risulti sia da un accordo nazionale che dallo Statuto dell’organismo paritetico.

L’articolo 3 riportano le indicazioni per la presentazione della domanda di iscrizione al Repertorio.

Ai fini dell’iscrizione nel Repertorio, gli organismi paritetici in possesso dei requisiti presentano domanda di iscrizione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dgsalutesicurezza@pec.lavoro.gov.it).

Alla domanda (i cui contenuti non sono declinati nel decreto) occorre allegare:

“a) una copia dell’atto costitutivo;

b) una copia dello Statuto;

c) una copia del regolamento;

d) un elenco dettagliato delle sedi in cui operano;

e) l’autorizzazione al trattamento dei dati trasmessi;

f) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).”

Si tratta di previsioni che necessitano di chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

L’articolo 4 declina la procedura di iscrizione e cancellazione dal Repertorio .

L’iscrizione nel Repertorio nazionale è disposta, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro ed è subordinata al previo parere obbligatorio (per gli aspetti della rappresentatività) della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali da rendersi entro 60 giorni dalla data della trasmissione della documentazione da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio devono comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all’iscrizione che possa determinare il venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 2 e, quindi, la conseguente cancellazione dal Repertorio, disposta con Decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ogni tre anni, a decorrere dalla iscrizione, gli organismi paritetici devono inviare alla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro una autocertificazione del legale rappresentante volta a confermare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione nel Repertorio.

L’articolo 5 attribuisce alla iscrizione al Repertorio, da un lato, l’effetto di attestare il possesso dei requisiti del Decreto e, dall’altro, quello di “consentire” lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal Dlgs 81/2008.

Alla formalizzazione del Repertorio conseguono ora le azioni necessarie per avviare l’iter di presentazione della domanda di iscrizione.

Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni alla luce del confronto che avvieremo con il Ministero del lavoro per l’attuazione pratica della nuova disposizione.

DM-171-del-11102022-istituzione-repertorio-nazionale-organismi-paritetici.pdf