Legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (c.d. smart working)
L’Assemblea del Senato ha definitivamente approvato il 10 maggio scorso il disegno di legge A.S. n. 2233-B, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. Poiché il testo approvato è identico a quello della Camera, l’approvazione è definitiva. Dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e per espressa previsione dell’articolo 26, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Si allega il testo della legge che viene trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
La legge è composta da 26 articoli ripartiti in tre Capi (Tutela del lavoro; Lavoro agile; Disposizioni finali).
Le principali modifiche che erano state introdotte dalla Camera riguardano: la stabilizzazione e l’estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con il compito di formulare proposte e indirizzi in tema di modelli previdenziali, modelli di welfare, formazione professionale. Ha poi evidenziato questioni interpretative irrisolte, richiamando le norme sul diritto d’autore, il superamento della gestione separata presso l’Inps, la reintroduzione di tariffe minime a garanzia del principio dell’equo compenso, l’utilizzo degli strumenti tecnologici nell’ambito del lavoro agile, l’adattamento delle norme sulla sicurezza e sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Tra le disposizioni di specifico potenziale interesse si citano quelle sulla tutela del diritto d’autore nella specifica attività lavorativa. A tale proposito l’articolo 4 (Apporti originali e invenzioni del lavoratore) prevede che salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettino al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
La legge contiene inoltre tre deleghe legislative al Governo rispettivamente in materia di:
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atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi (articolo 5);
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sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (articolo 6);
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semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (articolo 11).