E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Il decreto-legge

– differisce il termine per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA del secondo semestre, fissato dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

– proroga la data entro la quale occorre procedere all’invio degli elenchi INTRASTAT;

– aumenta da 250 a 5.000 euro la soglia per il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;

– differisce dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno limitatamente per gli anni di imposta 2020 e 2021;

– rinvia i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa;

– differisce di dieci giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso. La registrazione deve avvenire entro 30 giorni (invece che entro 20 giorni) alla data dell’atto o se precedente dall’inizio del contratto;

– estende fino al 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2022) il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (Reverse charge).

– amplia i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA);

– proroga riguarda la dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021: il termine viene slittato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4);

– definisce alcune semplificazioni fiscali (dematerializzazione della scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta);

– semplifica la procedura per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi;

– semplifica i controlli sulle dichiarazioni precompilate;

– semplifica alcuni aspetti dei contratti di locazione a canone concordato;

– estende il principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter c.c. che redigono il bilancio in forma ordinaria;

– viene ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro (art. 12);

– sul sistema di Interscambio: per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro: la trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si riporta il link al decreto-legge:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22G00086&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario