Decreto legislativo su prodotti e di tecnologie a duplice uso

 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2018 il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, “Attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”.

Il decreto legislativo stabilisce la disciplina generale e di dettaglio riguardo al regime dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (cioè di quei beni e di quelle tecnologie utilizzabili in applicazioni civili ma anche nella produzione, nello sviluppo e nell’utilizzo di beni militari), delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti (materiali suscettibili di favorire la proliferazione di armi di distruzione di massa). 

Il controllo dello Stato in materia è esercitato in conformità alle politiche dell’Ue e ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza e di contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico.

Nello specifico, il decreto stabilisce che per prestare servizi di intermediazione o di esportazione di prodotti duali e merci soggette al regolamento anti-tortura o di altri prodotti inseriti in apposite liste, l’operatore deve richiedere il rilascio di un’autorizzazione specifica individuale. Viene poi introdotto uno strumento innovativo rispetto alla disciplina in vigore, la cosiddetta “licenza zero”, presente da tempo negli ordinamenti di altri Paesi Ue, che attesta che un determinato bene potrà essere liberamente esportato. Allo stesso modo, viene estesa ai servizi d’intermediazione collegati a beni non presenti nelle liste la “clausola onnicomprensiva mirata”, comunemente detta catch all, che consente all’Autorità competente di assoggettare ad autorizzazione un’operazione di esportazione altrimenti libera, qualora si riceva notizia di un utilizzo finale sensibile e connesso alla proliferazione di armamenti in Paesi Terzi soggetti a embargo o di armi di distruzione di massa.

Le misure sanzionatorie, costruite in quadro armonico, prevedono la pena della multa o, nei casi più gravi, dalla reclusione fino a sei anni, nonché dalla confisca delle merci, ovvero dalla sospensione o dal ritiro della relativa licenza o dalla sospensione dall’attività d’esportazione.

Tra le norme di maggior specifico interesse si evidenziano quelle dell’articolo 6 “Trasferimento in forma intangibile”.

Ai sensi di tali disposizioni, i progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del decreto, non possono in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, telefax, posta elettronica o telefono, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell’Unione europea, senza preventiva autorizzazione ai sensi del presente decreto. A tal fine s’intendono soggetti al di fuori dell’Unione europea anche le persone fisiche e giuridiche temporaneamente domiciliate o ubicate nel territorio dell’Unione europea.

Tra le modalità di trasferimento intangibile rientra anche l’accesso ai server e la condivisione delle informazioni. Al riguardo, gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica, che intendono utilizzare tale modalità di trasferimento dei dati, devono adottare procedure di accesso sicure e tracciabili, nonché un sistema di reportistica degli accessi, al fine di consentire eventuali verifiche, sia in corso d’opera che a posteriori, da parte dell’Autorità competente. Non è sottoposta ad autorizzazione preventiva la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti che non comprenda la divulgazione delle caratteristiche tecniche intrinseche del materiale.