Schema di decreto legislativo correttivo del codice dell’amministrazione digitale
La I Commissione (Affari costituzionale) del Senato ha avviato il 4 ottobre scorso l’esame, per il parere al Governo, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (A.G. n. 452).
Il Presidente della Commissione, sen. Salvatore Torrisi (AP), in sostituzione del relatore, sen. Palermo, ha illustrato lo schema di decreto legislativo, che contiene disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 179 del 2016, a sua volta recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale, con il quale è stata data attuazione alla delega legislativa prevista dall’articolo 1 della legge n. 124 del 2015. In particolare ha illustrato il provvedimento, soffermandosi sulle previsioni più salienti. A tal proposito ha evidenziato che presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), con la modifica dell’articolo 17 del codice, è istituito l’ufficio di difensore civico digitale. Inoltre, con la modifica dell’articolo 71 del codice, si stabilisce che l’AgID adotti non più regole tecniche bensì linee guida attuative di molteplici previsioni del codice aventi carattere tecnico-operativo, per consentirne un costante aggiornamento rispetto all’evoluzione tecnologica. Il nuovo articolo 14-bis del codice assegna poi un carattere vincolante al parere dell’AgID sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori, concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico.
Con riferimento alle sanzioni che l’AgID può irrogare ai prestatori di sevizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata o di identità digitale e ai conservatori accreditati per violazioni degli obblighi del regolamento eiDAS o del codice, il nuovo articolo 32-bis eleva la soglia sia minima sia massima della sanzione pecuniaria. Inoltre, è introdotta la sanzione accessoria della cancellazione del fornitore del servizio dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni.
Modificando l’articolo 18 del codice, si prevede la realizzazione presso l’AgID di una piattaforma nazionale per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione alla trasformazione digitale, in luogo della Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, che viene soppressa.
Mediante modifiche all’articolo 1, comma 1, del codice, sono introdotte alcune rimodulazioni definitorie. In particolare, la lettera l-bis) esplicita il significato dell’espressione: “formato aperto”, la lettera l-ter) elenca le caratteristiche dei “dati di tipo aperto” e la lettera n-ter) modifica la definizione di “domicilio digitale”.
Il nuovo articolo 2 amplia l’ambito applicativo della norma, in ordine alle amministrazioni soggette agli obblighi del codice.
È inoltre accentuato il carattere di carta della cittadinanza digitale del codice, il quale reca disposizioni sul diritto ad una identità e ad un domicilio digitale. In particolare, per quest’ultimo, un riordino del sistema degli elenchi pubblici è dettato con modifiche agli articoli 6-ter e 7 del codice.
Sempre all’articolo 7 è introdotta una novella volta a sancire il diritto di ognuno alla fruizione di servizi pubblici in forma digitale e in modo integrato, tramite accesso telematico, anche attraverso dispositivi mobili.
Sul diritto di partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica, con immediata conoscibilità del suo stato di avanzamento, si interviene con modifica dell’articolo 41 del codice, mentre con un comma aggiuntivo all’articolo 5 del codice, si prevede l’estensione della facoltà di effettuare pagamenti elettronici anche al pagamento spontaneo di tributi.
Con modifiche al Capo III del codice, in particolare agli articoli 40-ter, 41, 43 e 44, si interviene in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali ai fini degli effetti giuridici e probatori, anche allo scopo di agevolare l’indicizzazione e la ricerca dei documenti.
Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 50 del codice prevede che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedano all’analisi dei propri dati anche in combinazione con altre amministrazioni, secondo le linee guida dell’AgID previste dall’articolo 71 del codice, come modificato. In particolare, le linee guida chiariranno negli aspetti tecnologici il funzionamento dei modelli di cooperazione applicativa, onde valorizzare il patrimonio informativo pubblico.
La modifica all’articolo 51 del codice introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di aderire ogni anno ai programmi di sicurezza preventiva, coordinati e promossi dall’AgID, e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità operativa delle operazioni indispensabili a garantire la fruibilità dei servizi.
È inoltre modificato l’articolo 62 del codice, al fine di precisare che i Comuni – ai quali è assicurata la disponibilità dei dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) per l’espletamento delle funzioni ad essi attribuite – possono utilizzare i dati anagrafici esclusivamente in relazione a servizi o funzionalità non forniti dall’Anagrafe.
Infine, una novella all’articolo 62-bis del codice affida all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in luogo della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la gestione della banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).
* * *
Conclusa l’illustrazione, il seguito dell’esame da parte della I Commissione (Affari costituzionali) del Senato è stato quindi rinviato.
La Commissione Affari costituzionali della Camera, invece, non ha ancora avviato l’esame del provvedimento. Non è escluso che l’avvio del l’esame sarà calendarizzato nella prossima settimana.
Con l’occasione si trasmettono, in allegato, i seguenti due utili dossier illustrativi elaborati congiuntamente dai Servizi Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:
-
scheda di lettura dello schema di decreto legislativo;
-
testo a fronte delle novelle recate dallo schema di decreto legislativo.