Approvato dal Senato il ddl di conversione del decreto-legge Sud
Il Senato ha approvato il 26 luglio 2017 il disegno di legge A.S. n. 2860, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”. L’approvazione è avvenuta con voto di fiducia sul maxiemendamento governativo, comprensivo delle modifiche approvate in 5a Commissione permanente (Bilancio), che sostituisce l’intero disegno di legge n. 2860 di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno.
Il disegno di legge, che dovrà essere convertito entro il 19 agosto, è stato trasmesso alla Camera dei deputati (vedi allegato) per l’esame da parte di quel ramo del Parlamento (A.C. n. 4601).
Tra le modifiche più significative approvate in sede di conversione si segnala la misura “Resto al Sud”, per la quale viene innalzata la soglia massima dell’incentivo erogato che passa ora da 40 mila euro a 50 mila euro per singolo richiedente (articolo 1, comma 7). Sono escluse dall’agevolazione le attività libero-professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.
Per quanto concerne le Zone economiche speciali (area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un’area portuale) è disposto che le imprese che effettuano investimenti all’interno delle zone potranno utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. L’agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020 e potranno essere revocate se le imprese non mantengono la loro attività nella ZES per almeno sette anni (articolo 5, comma 3; originariamente il decreto-legge prevedeva il termine di cinque anni).
Altra modifica apportata in sede di conversione è quella relativa all’estensione di due mesi (ossia dal 31 luglio al 30 settembre 2018) del termine per la consegna di beni e servizi in iperammortamento. Resta salva la condizione che gli investimenti dovranno riferirsi a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento (articolo 14,comma 1, lettera b).