Comunicazioni periodiche IVA: modelli dell’Agenzia delle Entrate
E’ disponibile dal 21 marzo 2017 nel sito web dell’Agenzia delle Entrate il prototipo del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, le istruzioni, nonché le specifiche tecniche e regole per la compilazione (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+in+bozza/modelli+comunicaz+liquidaz+periodica+iva) .
L’adempimento – come è noto – è previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra di bilancio per il 2017, che ha introdotto l’articolo 21-bis nel decreto legge n. 78 del 2010 ed è operativa dal 1° gennaio 2017.
Nel modello, costituito dal frontespizio (di due facciate) e dal quadro VP, devono essere indicati i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta; in presenza di più attività con contabilità separate, per ciascun periodo va presentata una sola comunicazione riepilogativa.
Nella rivista telematica “Fisco Oggi” (http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/dati-liquidazioni-periodiche-iva-e-on-line-bozza-del-modello) viene ricordato che l’obbligo sussiste anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito e che sono invece esonerati i soggetti passivi non tenuti alla dichiarazione annuale Iva o alle liquidazioni periodiche.
E’ precisato che il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, il cui invio deve avvenire entro il 16 settembre. Se entro il termine di presentazione si presentano più comunicazioni per lo stesso periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.
La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro, eccetera).
La ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della Comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi alla scadenza o se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.