Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017
La legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, definitivamente approvata il 7 dicembre dal Senato, è composta da 19 articoli, di cui l’articolo 1 consta di 638 commi.
Tra le disposizioni si evidenziano le seguenti contenute nell’articolo 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (commi 8-13).
Il comma 8 proroga le disposizioni contenute nel comma 91 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 – in materia di maggiorazione del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – prevedendo che le stesse si applichino anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018. In quest’ultimo caso il beneficio è riconosciuto a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione. Ai sensi del comma 9 il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento per gli investimenti effettuati nello stesso periodo in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell’azienda, inclusi nell’elenco di cui all’Allegato A alla legge (c.d. iper-ammortamento). Nell’allegato A vengono individuati i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”. Il comma 10 dispone che per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento e che effettuano, nello stesso periodo di cui al comma 8, investimenti in beni immateriali strumentali inclusi nell’elenco di cui all’allegato B, il costo di acquisizione di detti beni è maggiorato del 40 per cento. Il comma 11 prevede che per la fruizione di detti benefici l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero, per beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, attestante che i beni presentano le caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi dei beni agevolabili (di cui ai citati allegati A e B) e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il comma 12 dispone, ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, che si considera l’imposta del periodo precedente così come si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni sulla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti all’esame.
Credito di imposta per ricerca e sviluppo (commi 15-16). La disposizione interviene sulla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dall’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e riscritto dalla legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 35 e 36). In particolare si ricorda che:
- i beneficiari dell’agevolazione sono le imprese che nel periodo 2015-2019, investono in attività di ricerca e sviluppo;
- il credito riconosciuto è pari al 25 per cento dell’eccedenza della spesa per investimenti effettuati rispetto alla media degli stessi realizzati nel periodo 2012-2014;
- è fissato in 5 mln di euro il limite massimo annuale di fruizione per ciascun beneficiario, in ogni caso per investimenti almeno pari a 30 mila euro;
- il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell’IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi né del limite annuale di fruizione dei crediti d’imposta per ciascun contribuente.
Le previsioni di cui alle disposizioni della legge di bilancio 2017:
- estendono dal 2019 al 2020 il periodo nel quale le spese per investimenti che vi sono sostenute possono essere ammesse a fruire del credito di imposta;
- elevano dal 25 al 50 la percentuale dell’eccedenza di spesa ammissibile al beneficio;
- elevano da 5 a 20 milioni il limite massimo per ciascun beneficiario;
- chiariscono che il credito d’imposta è fruibile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti;
- precisano, in relazione all’esclusiva modalità di utilizzo del credito in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997, che l’utilizzo predetto possa aver luogo soltanto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n.145 del 2013;
- ampliano l’ambito applicativo dell’agevolazione sia in relazione al disposto superamento del necessario possesso di particolari requisiti per il personale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (ci si limita ora ad un generico riferimento al personale impiegato nelle predette attività) sia con riferimento alla platea soggettiva dei potenziali beneficiari (sono infatti ammesse all’agevolazione anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Il comma 16 riferisce l’efficacia delle nuove disposizioni introdotte, ad eccezione di quella di cui alla lettera f) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Sostegno agli investimenti delle PMI (commi 52-58).
Il comma 52 proroga al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 53 autorizza la spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023, per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 54 riserva una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura. Il comma 55, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Il comma 56 dispone che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55, il contributo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell’Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato. Il comma 57 consente l’incremento dell’importo massimo dei finanziamenti di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro (rispetto ai 5 previsti a legislazione vigente);
Interventi Piano nazionale industria 4.0 (comma 115).
Il comma demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.
Detassazione dei premi di produttività (comma 160).
Le norme, modificano alcuni commi dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) in materia di premio di produttività; in particolare dispongono:
- l’innalzamento da 2.000 a 3.000 euro del limite di importo complessivo dei premi di risultato, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (modifica del comma 182 della legge n. 208 del 2015);
- il non assoggettamento all’imposta sostitutiva in argomento delle somme determinate secondo il valore normale di specifici beni, anche qualora gli stessi siano fruiti per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale delle somme agevolabili di cui al comma 182; pertanto il lavoratore potrà scegliere in luogo dell’imposta sostitutiva sui premi in argomento, anche beni classificabili come benefit aziendali (es. autovetture aziendali, alloggi e prestiti) (modifica del comma 184 della legge n. 208 del 2015);
- l’esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell’offerta delle azioni. Pertanto con la norma in esame sono resi assolutamente esenti da imposizione fiscale i contributi e le assegnazioni delle azioni in parola (introduzione del nuovo comma 184-bis della legge n. 208 del 2015);
- l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni, mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente individuato quale parametro di riferimento per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 185 (modifica del comma 186 della legge n. 208 del 2015);
- l’innalzamento del limite di importo complessivo dei premi di risultato da 2.500 a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (modifica del comma 189 della legge n. 208 del 2015).
Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo sanitario elettronico (commi 382-384).
Il comma 382, modificando l’articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, dispone, oltre ad una serie di misure con valenza prevalentemente procedimentale, che l’Agenzia per l’Italia digitale diviene responsabile, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome, della progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici (FSE), la cui realizzazione è curata dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria. Dovranno pertanto essere garantiti:
- l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;
- l’identificazione dell’assistito, attraverso l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) istituita nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria;
- per le regioni e le province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il FSE, l’interconnessione dei soggetti (che prendono in cura l’assistito nell’ambito dei Servizi sanitari regionali e dei servizi socio-sanitari regionali) finalizzata alla trasmissione telematica dei dati oggetto di trattamento.
Il comma 383 autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 per l’attuazione della progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE (articolo 15-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dalla disposizione della legge di bilancio). Il comma 384 riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 179 del 2012 relativa al rilascio dell’infrastruttura per l’interoperabilità del FSE. L’autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro, è ridotta di 5 milioni di euro per il 2017, di 4,92 milioni di euro per il 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
Misure di efficientamento della spesa per acquisti (commi 413-419).
I commi 413 e 414 stabiliscono che il Ministero dell’economia e delle finanze avvii, tramite Consip, un’analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni servizi, senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese. Il comma 419 dispone integrazioni al testo dell’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento alle norme che trattano delle spese da sostenere per innovazione e per la gestione corrente in campo informatico, secondo il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall’Agenzia per l’Italia digitale. Le integrazioni stabiliscono che, per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel citato Piano, le amministrazioni pubbliche ricorrano a Consip SpA che può supportarle nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività descritte è previsto un incremento delle dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell’economia e delle finanze di euro 3.000.000 per l’anno 2017 e di euro 7.000.000 a decorrere dal 2018.
Acquisto beni e servizi (commi 420-423).
I commi 420, 421 e 422 integrano il testo dell’articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 che tratta, fra l’altro, dei soggetti, diversi da Consip e dalle centrali di committenza regionali, che svolgono attività di centrale di committenza. In particolare, le modifiche stabiliscono che nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida il quale fornisce, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure per gli acquisti centralizzati di beni. Si prevede, inoltre, che i soggetti aggregatori trasmettano al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle citate linee guida, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni. È stabilito anche che le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip SpA o agli altri soggetti aggregatori possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip SpA o dei soggetti aggregatori e in caso di “motivata urgenza”, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tal caso l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara. Il comma 423 dispone, infine, che, con accordo da sancire entro il 28 febbraio 2017 in Conferenza StatoRegioni, siano definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l’efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane;
Agenda digitale (commi 585-586). Il comma 585 autorizza la spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2017 e 20 milioni di euro per l’anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. Il comma 586 dispone anche che al finanziamento delle iniziative possono concorrere ulteriori risorse per l’anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.
Il testo completo della legge di bilancio per il 2017 è reperibile al link seguente: