Trasmissione telematica dati fatture: per il 2017 opzione entro il 31 marzo
Si allega il provvedimento del 1° dicembre 2016, n. 212804, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, modificando i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, ha apportato alcune modifiche in relazione alle comunicazioni dei dati relativi all’IVA, relativamente alle opzioni su:
- memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi;
- trasmissione telematica dei dati delle fatture.
Il provvedimento dispone che, nel primo anno di applicazione, per i contribuenti che già a partire dall’anno 2017 intendono avvalersi della prima o della seconda opzione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo 2017 (a regime la scelta dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno che precede quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture ovvero quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi). Entrambe le tipologie di opzioni sono vincolanti per cinque anni.
L’opzione va esercitata esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti che si avvalgono dell’opzione relativa alla trasmissione dei dati possono modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto in relazione alla trasmissione dei dati trimestrali.