Disciplina della nuova legge di bilancio

La legge 4 agosto 2016, n. 163, “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”, aggiornando le regole contabili previste dall’attuale legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), prevede l’integrazione in un unico provvedimento, denominato “legge di bilancio”, dei contenuti dei disegni di legge di bilancio e di stabilità.

La nuova legge di bilancio sarà articolata in due sezioni.

La prima avrà i contenuti che in precedenza erano propri della legge di stabilità. In tale sezione saranno contenute le misure volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio (Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di aggiornamento): non potranno esservi norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

La seconda sezione conterrà le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni.

La legge dispone cambiamenti nei tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio. In particolare, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è il 27 settembre (nella precedente disciplina era il 20 settembre).

Per quanto riguarda i rapporti con l’Unione europea in tema di finanza pubblica, entro il 15 ottobre dovrà essere presentato il Documento programmatico di bilancio (DPB) alla Commissione europea e all’Eurogruppo. Entro il medesimo termine del 15 ottobre il DPB dovrà essere trasmesso alle Camere.

La nuova disciplina è già in vigore, pertanto a partire dalla presentazione del nuovo disegno di legge di bilancio per il 2017 dovranno osservarsi le nuove disposizioni.

Il disegno di legge di bilancio dovrà essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre: secondo la regola dell’alternanza, quest’anno il disegno di legge di bilancio sarà presentato alla Camera dei deputati. Il disegno di legge dovrà essere definitivamente approvato dalle due Camere, promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, per poter entrare in vigore e spiegare i suoi effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Si allega per documentazione:

  • la legge 4 agosto 2016, n. 163, “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”;
  • la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”; il testo allegato ricomprendente le modifiche apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, pertanto esso riproduce il testo vigente; 
  • una presentazione riepilogativa.