Memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

E’ stato pubblicato nel sito web della Commissione europea (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2016&num=362 ) la proposta di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate recante “Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 relativo alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”, che si allega. Il documento è stato notificato agli uffici della Commissione europea il 18 luglio scorso. Se la procedura si concluderà positivamente, i documenti definitivi potranno essere pubblicati ufficialmente nel prossimo mese di ottobre.

Il provvedimento e le relative specifiche tecniche definiscono le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica opzionale dei dati dei corrispettivi per i contribuenti IVA.

Per effetto del predetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dal 1° gennaio 2017 i contribuenti IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati potranno esercitare l’opzione di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, così come previsto dall’art. 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

Scegliendo di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi l’operatore dovrà dotarsi di un registratore telematico e utilizzare i servizi online resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. I contribuenti potranno, in tal modo, esercitare l’opzione, attivare e disporre in servizio il registratore telematico che potrà memorizzare i dati dei corrispettivi giornalieri. Il file contenete tali dati potrà essere “sigillato elettronicamente” e successivamente inviato all’Agenzia delle Entrate.

Il progetto notificato è costituito dalle disposizioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate concernenti la “Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione” e dalle “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri”.

Le specifiche tecniche, composte da 4 capitoli e 9 allegati, definiscono le caratteristiche hardware e software dei Registratori Telematici attraverso cui operare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, l’identificazione delle informazioni da trasmettere nonché il loro formato; i meccanismi e le procedure finalizzate a garantire l’autenticità e l’integrità dei dati memorizzati e trasmessi ai sensi del comma 1, art. 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015, basandosi su processi di certificazione dei componenti hardware e software degli strumenti di registrazione dei corrispettivi attualmente esistenti o di nuova produzione.

Il sistema definito, inoltre, stabilisce i servizi attraverso cui gli operatori del settore (fabbricanti hardware e produttori software) e i soggetti passivi IVA titolari degli Registratori Telematici potranno gestire il processo e monitorare i flussi trasmessi. Il sistema rende disponibili interfacce utente e servizi esposti per essere invocati dalle componenti hardware/software dei dispositivi.

L’adozione del provvedimento notificato è prevista dal decreto legislativo 5 agosto 205, n. 127 ed è necessaria per consentire ai soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.