Circolare su credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

E’ stata emanata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 “Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”, che si allega.

L’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sostituendo integralmente l’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, noto come “decreto Destinazione Italia”), con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ha esteso il periodo di applicazione della stessa ed ha ampliato la platea dei beneficiari e le categorie di spese agevolabili, facilitando anche le modalità di accesso al beneficio.

La misura di incentivo fiscale per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prevista dal decreto-legge n. 145 del 2013, non nuova nell’ordinamento giuridico, non era in realtà stata applicata per mancanza di copertura finanziaria.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, ha adottato le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento dell’incentivo, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

L’allegata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 fornisce ora i chiarimenti sui presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.

Come è noto la legge di stabilità del 2015, oltre a disciplinare ex novo il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, ha introdotto un’ulteriore misura agevolativa, volta ad incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo finalizzati all’acquisizione, al mantenimento, allo sviluppo ed all’accrescimento dei beni immateriali. In particolare, i commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 hanno introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. “patentbox“).

Le due misure sono due strumenti per incentivare e agevolare l’attività di ricerca e sviluppo nelle diverse fasi di svolgimento della stessa, ossia l’attribuzione di un credito di imposta per l’attività di ricerca svolta e la detassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei beni immateriali ottenuti dall’attività di ricerca, a condizione che l’impresa continui a svolgere attività di ricerca e sviluppo ai fini del mantenimento, dello sviluppo e dell’accrescimento degli stessi. La circolare chiarisce che i costi rilevanti ai fini dell’attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo rilevano per il loro intero importo anche ai fini della determinazione del reddito detassato nel regime di patent box, sancendo la cumulabilità delle due agevolazioni.