Il punto sul 730 precompilato
Sempre molto apprezzato dal pubblico degli addetti ai lavori, il tradizionale Convegno di aggiornamento professionale per le case di software, organizzato da Assosoftware, dal titolo «La fatturazione elettronica e le novità fiscali e contributive Analisi dei nuovi adempimenti e l’impatto sul software: il confronto con Agenzia delle entrate, Agenzia per l’Italia digitale, Inps e Politecnico di Milano», che si è tenuto il 5 e 6 marzo, presso l’Hotel NH Bologna De La Gare. Tra i tanti argomenti trattati, di sicuro interesse alcune indicazioni pratiche, di tipo tecnico-operativo, legate all’acquisizione, tramite i software gestionali, delle dichiarazioni 730 precompilate che l’Agenzia delle entrate renderà disponibili ai Caf/Professionisti e ai sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai contribuenti, a partire dal 15/4/2015.
Le specifiche tecniche della Delega e del modello 730 precompilato. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dello scorso 23/2/2015 (Prot. 2015/25992) sono state approvate due diverse specifiche tecniche: quelle per l’invio dei dati contenuti nella delega che il contribuente dovrà obbligatoriamente conferire al soggetto che presta assistenza fiscale (Caf/Professionista o sostituto d’imposta) per autorizzarlo a richiedere la propria dichiarazione precompilata all’AdE e quelle della dichiarazione precompilata vera e propria, integrata da un ulteriore documento contenente l’elenco delle informazioni aggiuntive acquisite dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate, attinenti alla dichiarazione stessa.
Il contenuto della Delega. I soggetti che prestano assistenza fiscale (Caf/Professionista o sostituto d’imposta), delegati dai propri assistiti, dovranno indicare nel flusso telematico di richiesta, per ciascun contribuente, le seguenti informazioni: il codice fiscale; il numero e la data attribuito alla delega (ovvero il protocollo), che dovranno poi essere riportati in un apposito registro; la tipologia ed il numero del documento di identità; gli importi del reddito complessivo e del rigo differenza esposti nel modello 730-3 (o nel quadro RN del modello Unico PF) dell’anno precedente.
In particolare tali due ultime due informazioni, che vanno viste come una sorta di chiave di accesso alla dichiarazione del contribuente, consentono di tutelarne la privacy, in modo piuttosto efficace: il fatto stesso che il soggetto che presta assistenza fiscale sia a conoscenza di tali informazioni, ne garantisce il rapporto fiduciario. Peraltro, soprattutto con riferimento ai redditi di lavoro dipendente che, nella generalità dei casi, non variano significativamente, da un anno all’altro, l’eventuale acquisizione non autorizzata della dichiarazione precompilata non fornirebbe comunque ulteriori o più significative informazioni rispetto a quelle già conosciute.
Il contenuto della dichiarazione precompilata. La dichiarazione precompilata si compone del modello 730 e di un ulteriore documento contenente l’elenco delle informazioni ad esso attinenti, acquisite dalle banche dati dell’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nel 730 stesso e le relative fonti informative. Il tutto contenuto all’interno di un file in formato Xml.
Il contribuente potrà ricevere: la dichiarazione già precompilata in ogni sua parte, completa di prospetto di liquidazione delle imposte (730-3), che potrà accettare o modificare/integrare; la dichiarazione «da completare», ad esempio nel caso di acquisto di immobile nel corso del 2014 per il quale occorrerà indicarne l’utilizzo, priva del prospetto di liquidazione (730-3), che potrà solo modificare/integrare.
Va precisato, per fugare ogni dubbio, che non esiste, per il contribuente, nessuna differenza pratica tra una dichiarazione precompilata modificata ed una integrata, così come non esiste nessuna differenza tra una dichiarazione precompilata modificata/integrata ed una dichiarazione predisposta con le modalità dello scorso anno.
In pratica: per il contribuente non vi sarà alcuna differenza tra modifica e integrazione, che invece esplicherà effetti in relazione al compenso di assistenza fiscale spettante al Caf/Professionista (sul punto si è in attesa di un’emananda circolare dell’Ae); non vi sarà nessuna differenza se la dichiarazione definitiva sarà stata predisposta a partire dal modello 730 precompilato o sarà stata predisposta a partire dai dati dei sistemi informativi del soggetto che presta assistenza fiscale con le modalità utilizzate fino allo scorso anno, tuttora consentite: la dichiarazione sarà sempre una dichiarazione modificata e si perderà l’informazione (anche perché del tutto irrilevante) se predisposta o meno a partire dal modello 730 precompilato.
Circa le fonti, oltre all’assenza delle spese mediche, si segnalano alcune criticità per effetto delle quali, almeno per quest’anno, in alcuni casi sarà comunque necessario modificare la dichiarazione precompilata. La prima riguarda il prospetto dei familiari a carico, che verrà acquisito esclusivamente dalla CU 2015 e non dal 730/Unico PF dello scorso anno. Poiché è possibile che molte CU 2015 pervengano senza il coniuge, qualora questo non sia non a carico, il prospetto dei familiari in molti casi dovrà essere integrato. La seconda riguarda i redditi fondiari che saranno acquisiti dal 730/Unico dell’anno precedente, ma integrati con i dati del catasto e/o del registro: nei casi di incertezza non verranno indicati l’utilizzo e/o il canone di locazione, che dovranno quindi essere indicati dal contribuente. Segnaliamo, infine, che per le dichiarazioni presentate in forma congiunta lo scorso anno, saranno rese disponibili due dichiarazioni precompilate disgiunte, sempre che vi sia stata, per ciascuna di esse, la presentazione della CU 2015 da parte del rispettivo datore di lavoro. Nel caso l’assistenza fiscale venga prestata dal sostituto d’imposta, questi potrà essere delegato dal solo contribuente proprio dipendente e non dal coniuge.
Studi di settore, le novità per la campagna Unico 2015
Novità di un certa rilevanza, in tema di Studi di settore, per la prossima campagna Unico 2015. Il numero complessivo di studi si riduce da 205 a 204, mentre la revisione triennale coinvolge 68 nuovi studi: 18 manifatture; 28 commercio; 16 servizi; 6 attività professionali. Si ricorda, infatti, che il ciclo di vita di ciascuno studio è fissato, per legge, al massimo in tre anni, per cui l’insieme degli studi può essere suddiviso in tre macro-blocchi, classificabili in base alla loro «anzianità: un primo blocco di studi “nuovi”, ovvero revisionati nell’anno; un secondo blocco di studi revisionati nell’anno precedente, potenzialmente interessato dall’inserimento del quadro Z “Dati complementari”, nel quale devono essere fornite ulteriori informazioni utili per il successivo aggiornamento triennale degli studi stessi; un terzo blocco, di solito interessato dall’eliminazione del quadro Z introdotto nell’anno precedente e non più necessario, in attesa della revisione che avverrà nell’anno successivo».
In particolare per quest’anno vi sarà: per gli studi al secondo anno, in vigore dal 2013, l’inserimento dei nuovi quadri Z aggiornati con nuove informazioni; per gli studi al terzo anno, in vigore dal 2012, l’eliminazione dei quadri Z. La riduzione di uno studio è dovuta al nuovo modello WM32U Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte), codice attività 47.78.31, che sostituisce gli studi VM32U e VM45U.
Nuova struttura per gli studi revisionati – Novità importanti per gli studi revisionati, in vigore dal 2014: nuova, infatti, la struttura del quadro A, e variata per il quadro F, mentre viene confermata la struttura dei quadri G, V e X. In particolare il quadro A del Personale addetto all’attività subisce due diversi interventi: da una parte vengono aggregate, nel solo rigo A01, le giornate retribuite presenti lo scorso anno nei righi da A01 a A05 relative a «Dirigenti», «Quadri», «Impiegati», «Operai generici» e «Operai specializzati», e altresì aggregate nel rigo A02 i «Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito» e gli «Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro»; dall’altra parte viene normalizzata la struttura del quadro, rispettivamente per le imprese e per i professionisti, con la definizione dei seguenti righi: A01 Dipendenti a tempo pieno; A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro; A03 Apprendisti; A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell’impresa/nello studio; A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente; A06 Collaboratori dell’impresa familiare e coniuge dell’azienda coniugale/Soci o associati che prestano attività nella società o associazione; A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell’impresa; A08 Associati in partecipazione; A09 Soci amministratori; A10 Soci non amministratori; A11 Amministratori non soci; A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente.
In particolare i righi da A01 ad A06 saranno comuni sia all’impresa che al lavoro autonomo, mentre i righi da A07 ad A12 saranno presenti solo per l’impresa, in quanto chiaramente incompatibili con l’attività professionale. Per quanto riguarda il quadro F, invece, la novità degli studi revisionati consiste nell’accorpamento dei righi F14 «Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci» e F15 «Costo per la produzione di servizi», unificati nel nuovo rigo F14, vista l’evidente difficoltà di effettuare un’esatta classificazione riscontrata negli anni dagli operatori. Si tratta di una scelta corretta e condivisibile, che però porta con se un’insidia puntualmente segnalata da Assosoftware all’Ade: la prevista rinumerazione dei righi successivi porterebbe, per studi revisionati e non, ad avere righi aventi lo stesso significato e contenuto, ma numerazione diversa a partire dal rigo F16 in avanti. Ad esempio il famoso rigo F29 relativo al Valore dei beni strumentali, nei nuovi studi revisionati sarebbe codificato, per i soli studi revisionati, come rigo F28, creando non pochi problemi e rischi di errore per i soggetti che prestano assistenza fiscale ai contribuenti. Confermata, invece, la struttura del quadro G e dei quadri X e V. Va detto, per concludere, che il beneficio della standardizzazione avviata quest’anno con gli studi revisionati si avrà tra tre anni, quando tutti gli studi avranno tutti medesimo layout dei quadri e medesima numerazione dei righi. Nessuna novità strutturale, invece, per gli studi già in vigore nel 2012 e 2013, per i quali viene riconfermata la struttura dei quadri A, F, G, V e X.