di Roberto Bellini (*) – Rubrica a cura di AssoSoftware

 

Della definizione agevolata istituita dall’articolo 6 del Dl 193/2016 sono oramai chiare le modalità di adesione e i successivi passi per effettuare il calcolo e il pagamento delle somme da regolarizzare.

Tutte le informazioni e la modulistica sono presenti nel sito www.gruppoequitalia.it e sono state utilizzate dalle software house per predisporre strumenti spevifici per guidare il contribuente, o il suo intermediario, nella verifica della convenienza e nei relativi calcoli previsti dall’adempimento.
Un punto fondamentale sul quale come AssoSoftware ci siamo concentrati nei colloqui con Equitalia e l’agenzia delle Entrate riguarda la possibilità, da parte del contribuente, di «delegare» tutta l’attività connessa alla definizione agevolata al proprio professionista contabile, così come avviene per il cassetto fiscale o le trasmissioni telematiche e il versamento delle imposte.
Questa funzionalità, attesa già da dicembre scorso ma oramai in fase di rilascio, permetterà al soggetto interessato alla rottamazione di una o più cartelle di delegare il proprio professionista accedendo all’area riservata del sito di Equitalia. In questo modo il professionista potrà accedere al portale di Equitalia con le proprie credenziali Entratel per visionare la documentazione dei propri assistiti e nel contempo, con un software di mercato, predisporre in modo automatizzato le domande di adesione e inviarle in nome e per conto dei clienti. Si tratta certamente di una funzionalità che oltre a semplificare la vita ai contribuenti contribuirà notevolmente al successo dell’operazione.

Le delibere degli enti locali
Altro aspetto critico sul quale ci siamo soffermati come AssoSoftware riguarda la disponibilità delle delibere degli Enti locali con le quali gli stessi possono disporre l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate tributarie di loro spettanza in base all’articolo 6 ter del Dl 193/2016.
In virtù della normna, tali atti vanno emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, vale a dire dal 3 dicembre 2016, e pubblicati, entro trenta giorni, nel sito internet istituzionale del Comune e contemporaneamente trasmessi al Mef tramite il portale del Federalismo Fiscale (a questo proposito la direzione del Dipartimento ci ha comunicato che le delibere sono catalogate nella sezione “Altri tributi” – tipologia tributo “DEFIAG – Definizione agevolata DL 193/2016”, vedi http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/Atri-tributi-comunali/Regolamenti-e-delibere-aliquote_tariffe-altri-tributi-comunali-/).
Purtroppo però, a differenza di quanto succede per Imu e Tasi, caso in cui l’efficacia delle delibere dipende dalla loro pubblicazione nel sito del Mef, in questo caso la pubblicazione svolge una finalità meramente informativa con il risultato che un atto può essere pienamente efficace indipendentemente dalla sua disponibilità nel portale centralizzato. Questa circostanza rende di fatto impossibile la raccolta delle informazioni e la creazione di una banca dati unica elaborabile alla stregua di quanto già fatto come AssoSoftware per Imu e Tasi, con la conseguenza di dover accedere ai siti dei vari Comuni per verificare l’effettiva esistenza di una delibera in tema di rottamazione cartelle.

(*) Direttore generale Assosoftware