Piuttosto interessanti – soprattutto alla luce della continua rimodulazione dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati utili alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate – le indicazioni fornite dalla recente risoluzione 22/E/2022, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito come debba essere determinata la sanzione di 100 euro […]
[…] prevista dall’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 175/2014, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al sistema Tessera sanitaria (si veda il precedente articolo «Dati sanitari errati, sanzione per ogni documento di spesa»).
Le conclusioni cui giunge l’Agenzia delle Entrate, come vedremo, portano inevitabilmente a fare qualche considerazione circa il processo adottato, il sistema informativo di trasmissione utilizzato, nonché le procedure di controllo istituite dai soggetti obbligati, al fine di ridurre al minimo, o meglio ancora evitare del tutto, ogni rischio di sanzione.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia delle Entrate il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria deve essere riferito a ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento, con un massimo di 50mila euro, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico. Una diversa lettura, precisa l’Agenzia delle Entrate, «non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa».
Il motivo di tale “severità” non è indicato dall’Agenzia delle Entrate, ma è evidente che trattandosi di informazioni finalizzate alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate di milioni di contribuenti, l’intento dell’Agenzia delle Entrate è quello di evitare ogni errore che potrebbe portare a predisporre dichiarazioni precompilate incomplete o non corrette.
L’Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che sanzione resta, invece, definibile mediante l’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo «8912». Qualora la comunicazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione è data dalla sanzione ordinaria ridotta ad un terzo, con un massimo di 20 mila euro. Importante, per non rischiare di “dimenticare” del tutto l’adempimento, la soluzione è calendarizzarlo in riferimento alle norme vigenti. Attualmente, a seguito delle ultime modiche di legge apportate dall’articolo 2, del decreto 2 febbraio 2022, i termini di trasmissione sono i seguenti:
– entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre del 2022;
– entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre del 2022;
– entro la fine del mese successivo alla data del documento, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Come anticipato in premessa, un impianto sanzionatorio così “importante” non può che portare a fare qualche ulteriore valutazione circa le modalità operative finora adottate.In proposito, va ricordato che la trasmissione dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:
1. utilizzo di una pagina web dedicata sul sito www.sistemats.it, per l’inserimento manuale di ogni singola spesa;
2. invio puntuale di ogni singola spesa, effettuato dal proprio software gestionale mediante il webservice sincrono;
3. invio massivo di un file zip, contenente un file xml contenente uno o più documenti, effettuato dal proprio software gestionale mediante il webservice asincrono.
I software gestionali prodotti dalle società di software associate ad AssoSoftware hanno di fatto adottato, in questi ultimi anni, soluzioni specifiche a seconda delle esigenze dei propri clienti.
In particolare, qualora la trasmissione dei dati sia effettuata direttamente dal soggetto obbligato che emette la fattura, indipendentemente dal fatto che sia elettronica o cartacea, la trasmissione può essere effettuata direttamente dal software di fatturazione, contestualmente all’emissione della fattura, in modo totalmente automatico. In questo caso viene di solito utilizzata la seconda modalità di invio puntuale di ogni singola spesa, mediante il webservice sincrono.
Normalmente i software gestionali di fatturazione che adottano tale modalità di invio sono altresì in grado di adottare la terza modalità che prevede l’invio massivo, mediante il webservice asincrono. Qualora, invece, la trasmissione dei dati sia effettuata dall’intermediario fiscale, ovvero anche dal soggetto obbligato stesso, a partire dal software di contabilità, la modalità utilizzata sarà sempre la terza in quanto la trasmissione è quasi sempre condizionata al completamento della registrazione delle fatture attive del mese di riferimento.
L’utilizzo della seconda o della terza modalità deve essere quindi valutato con attenzione, in base alle proprie esigenze operative e alla stima dei rischi connessi alle sanzioni.