di Fabio Giordano, comitato Tecnico AssoSoftware
Con il precedente approfondimento avevamo esaminato le novità del modello 730/2018 rilasciato ieri in versione definitiva dall’agenzia delle Entrate, con particolare riferimento ai redditi da dichiarare da parte delle persone fisiche. In questo secondo appuntamento completiamo la disamina delle novità, con quelle relative agli oneri deducibili e detraibili.
Precisiamo che la disamina delle novità del modello 730/2018 è stata realizzata con riferimento agli atti del convegno AssoSoftware che si è tenuto a Bologna il 28-29 novembre 2017 dal titolo «Le novità 2018 e gli impatti sullo sviluppo dei software», nel corso del quale i rappresentanti dell’ufficio modulistica, direzione centrale Gestione tributi, dell’Agenzia hanno illustrato, uno a uno, tutti gli adeguamenti del modello.
Ricordiamo ancora, in premessa, che i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2018 sono stati modificati dalla legge di bilancio (articolo 1, comma 934, legge 205/2017). In particolare il termine per la presentazione del modello 730/2018 (precompilato e ordinario) ai Caf dipendenti è stato prorogato dal 7 luglio al 23 luglio, mentre rimane fissato al 7 luglio il termine di presentazione al sostituto d’imposta.
I Caf dipendenti e i professionisti abilitati devono concludere le proprie attività (ossia comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni, consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
•il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
•il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 giugno al 30 giugno;
•il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 luglio al 23 luglio.
Rimane confermato il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.
I termini sono da considerarsi “a regime”, ossia applicabili a partire dal 2018 e validi anche per gli anni successivi.
Oneri deducibili e detraibili (quadro E)
Molte le novità normative per effetto delle quali l’agenzia delle Entrate ha dovuto adeguare il quadro degli oneri deducibili e detraibili.
Introdotto il codice 31 (righi E8-E10) per l’indicazione delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 62/2000), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa (articolo 1, commi 294, legge di stabilità 2017).
Introdotto il codice 12 (righi E8-E10) per l’indicazione delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole d’infanzia, del primo ciclo di istruzione, e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 717 euro (ex 564) per ciascun alunno o studente.
Introdotto il codice 33 (righi E8-E10) per l’indicazione delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico (articolo 1, commi 355, legge di stabilità 2017). Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
Previsto il rigo E14 per l’indicazione delle spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale da parte dei titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, ai quali spetta una detrazione dall’imposta.
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa (articolo 1, commi 82 – 84, legge di stabilità 2016).
Prorogate, per l’anno d’imposta 2017, la detrazione del 50% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e la detrazione del 65% delle spese per interventi di riqualificazione antisismica (articolo 1, commi 2 e 3, della legge di stabilità 2017).
Prorogata la detrazione del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e limitatamente per gli interventi iniziati a decorrere dal 1 gennaio 2016, per il 2017 è riconosciuta la possibilità di fruire della detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali e l’ammontare delle spese non può superare il limite di 10mila euro (articolo 1, comma 3, lettera c), n.4, legge stabilità 2017). Al contrario, l’agevolazione al rigo E58 della precedente dichiarazione relativa alle spese arredo immobili giovani coppie, non è stata prorogata per l’anno d’imposta 2017.
Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, quest’anno abbiamo le seguenti due tipologie:
■interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono attivate entro il 31 dicembre 2016 (articolo 1, commi 2 e 3, legge di Bilancio 2017);
■interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 1 gennaio 2017 (articolo 1, comma 2, lettera c), n. 2 e 3, legge di Bilancio 2017).
I codici da utilizzare nella dichiarazione dei redditi sono:
•«5» spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%);
•«6» spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%);
•«7» spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%);
•«8» spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
•«9» spese sostenute nel 2017 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
•«10» spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
•«11» spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%);
Nella sezione IV «Spese per interventi per risparmio energetico» vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2017 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale (articolo 1, commi 2 e 3, legge di Bilancio 2017).
La detrazione d’imposta, che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale, è pari al:
■55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013;
■65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.
I codici da utilizzare sono i seguenti:
•«8» Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
•«9» Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno/2015.
Soppresso il codice 4, del rigo E71, che conteneva le detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione (articolo 7 del Dl 47/2014).
Rinnovate infine, con alcune variazioni, le sezioni riservate ai crediti d’imposta di cui ai righi da G7 a G12.
Imposte da compensare (Quadro I)
Per le dichiarazioni dei redditi presentate a partire dal 24 aprile 2017, è necessario l’apposizione del visto di conformità se si intende utilizzare in compensazione crediti d’importo superiore a 5mila euro (articolo 3 del Dl 50 del 2017).
Quindi nel caso di richiesta di utilizzare l’eventuale credito in compensazione con il modello F24 effettuata con la compilazione del quadro I, i singoli importi a credito riportati nella colonna 4 dei righi da 191 a 194 e nella colonna 4 dei righi da 211 a 214 non potranno risultare superiori a 5mila euro qualora l’assistenza fiscale sia prestata da soggetti non tenuti all’apposizione del visto di conformità.
Queste, in sintesi, le ulteriori novità del modello 730/2018. Confermate, invece, le modalità di assistenza fiscale da parte dei sostituti di imposta (assistenza diretta) e dei Caf e dei Professionisti (assistenza indiretta), che quindi non variano rispetto allo scorso anno.
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