di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Il Dl 50/2017 (convertito dalla legge 96/2017) la disciplina dello split payment contenuta nell’articolo 17-ter, del Dpr 633/1972:
■estendendo la platea dei soggetti destinatari (commi da 1-bis a 1-quinquies);
■cancellando l’esonero previsto per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito dei professionisti (comma 2), i quali devono ora applicare la disciplina dello split payment qualora operino nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di tutti i nuovi soggetti destinatari di detta disciplina.
I nuovi soggetti destinatari dello split payment
Va subito chiarito che il novero dei soggetti (vecchi e nuovi) nei confronti dei quali si applica lo split payment non è lo stesso dei soggetti nei confronti dei quali scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica alla pubblica amministrazione.
Infatti per quanto riguarda lo split payment, occorre fa riferimento a quanto previsto nei commi 1 e 1-bis, dell’articolo 17-ter, che includono ora – oltre alle pubbliche amministrazioni propriamente dette – anche:
a) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri;
b) le società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
c) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) le società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.»
Invece per quanto riguarda i soggetti nei confronti dei quali scatta l’obbligo di emissione della fatturazione elettronica alla pubblica amministrazione, occorre far riferimento indicazioni fornite dalla circolare 1/DF del 9 marzo 2015, che elenca anche le norme di riferimento.
Dunque, anche senza entrare nello specifico, è evidente che siamo in presenza di obblighi stabiliti da norme diverse, per cui per alcuni soggetti potrebbe doversi applicare lo split payment e non la fatturazione elettronica, e viceversa.
Il legislatore, ben sapendo che vi sarebbero state difficoltà da parte dei fornitori nell’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali scatta l’obbligo, in fase di conversione ha quindi aggiunto il comma 1-quater, al citato articolo 17-ter, che stabilisce che:
«1-quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1-bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all’applicazione del regime di cui al presente articolo.»
Dunque, nel dubbio, il fornitore può farsi rilasciare l’apposita documentazione dal cliente che ne attesti i requisiti.
Il ciclo attivo e il ciclo passivo
Lato ciclo attivo, nella generalità dei casi i software gestionali dei nostri associati sono già di fatto aggiornati e disponibili, ancorché in alcuni casi sia stato necessario un adeguamento per poter operare in modo distinto a livello di fatturazione elettronica e di split payment, in quanto alcune procedure assimilavano le due fattispecie e le gestivano entrambe con un’unica opzione, per esempio verificando la presenza o meno, in anagrafica, del codice ufficio.
L’unica vera difficoltà, lato ciclo attivo, ha riguardato – piuttosto – la possibilità di emettere e registrare le parcelle con ritenuta e con split payment da parte dei professionisti, l’adeguamento delle procedure ha infatti, in qualche caso, creato qualche grattacapo ai tecnici delle software house.
Lato ciclo passivo, invece, la situazione è meno omogenea in quanto una buona parte dei nuovi soggetti obbligati allo split payment utilizza gli stessi software gestionali in uso alle aziende private, che in molti casi non prevedevano la gestione passiva tipica delle pubbliche amministrazioni e che quindi non erano in grado di effettuare le registrazioni delle fatture passive effettuando il differimento temporale al momento del pagamento, previsto dallo split payment.
Va detto che il problema dell’adeguamento non interessa tutti i software gestionali, ma solo quelli con vocazione prettamente “aziendale” e che non sono già in uso alle pubbliche amministrazioni, in quanto le procedure che già sono utilizzate da tali soggetti sono state adeguate negli anni passati.
È quindi partita, nelle scorse settimane, una corsa contro il tempo per l’adeguamento delle procedure che già non prevedevano, per lo split payment, la gestione del ciclo passivo, con l’obiettivo di poterle rilasciare in tempo utile per la liquidazione del mese di luglio.
Le possibilità a disposizione delle Pa
Le pubbliche amministrazioni e i nuovi soggetti obbligati elencati nell’articolo 17-ter, del Dpr 633/1972, acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, devono versare direttamente all’erario l’Iva che è stata addebitata loro dai fornitori.
Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 è stato stabilito l’imposta può essere assolta, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
■nella liquidazione, se si tratta di operazione svolta nell’ambito della propria attività commerciale e in qualità di titolare di partita Iva;
■con specifico versamento con le specifiche modalità previste per ciascuna tipologia di pubblica amministrazione (nella maggior parte dei casi tramite modello F24).
Il decreto attuativo prevede che l’esigibilità, per le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisiti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali (titolari di partita Iva), si manifesti al momento del pagamento dei corrispettivi, con la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.
L’opzione per l’esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura, operativamente è sicuramente la soluzione più comoda, in quanto consente di assolvere l’Iva da split payment direttamente in liquidazione, con le stesse modalità prevista per il reverse charge (da cui lo split payment trae origine), senza la necessità di effettuare materialmente il versamento in quanto l’Iva a debito viene compensata dall’Iva a credito.
Tuttavia non sempre è conveniente per la pubblica amministrazione optare per l’esigibilità anticipata dell’Iva al momento della ricezione della fattura, come per esempio nel caso di indetraibilità dell’Iva (parziale o totale), in questo caso operativamente la gestione risulta sicuramente un po’ più complessa.
Le due modalità di registrazione degli acquisti da split payment
Acquisto effettuato da una pubblica amministrazione con differimento dell’esigibilità Iva (con opzione): l’Iva da split payment è assolta in liquidazione, con le stesse modalità previste per il reverse charge, senza la necessità di effettuare materialmente il versamento, in quanto l’Iva a debito viene compensata dall’Iva a credito.
Per la registrazione delle fatture di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni, possono essere impiegate le medesime modalità già in uso per il reverse charge, con la sola necessità di poter riconoscere tali tipi di operazioni ai fini della compilazione del modello di dichiarazione Iva annuale, che prevede un rigo specifico per la cessione compensativa (rigo VJ19). Il giroconto contabile dell’Iva non varia.
Acquisto effettuato da una pubblica amministrazione con differimento dell’esigibilità Iva (senza opzione): la registrazione dell’acquisto ai fini dell’Iva va effettuata “in sospeso”, tuttavia si tiene conto già da subito dell’imponibile. Sul libro giornale l’operazione contabile va registrata immediatamente (nei termini di legge), indipendentemente dal pagamento. Il momento del pagamento da parte della pubblica amministrazione al fornitore è rilevante ai soli fini dell’esigibilità Iva che, anche in questo caso, viene assolta con il meccanismo del reverse charge.
Le soluzioni operative
Le indicazioni fornite in questa sede sono di tipo generale, in quanto le soluzioni operative implementate nelle procedure informatiche possono sicuramente differire su alcuni aspetti, pur nel rispetto delle disposizioni di legge. Le software house forniranno, quindi, ai propri clienti tutte le informazioni operative necessarie per assolvere i nuovi obblighi tramite le loro procedure.
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