di Fabio Giordano
Rilevanti e numerose le novità e, quindi, le modifiche dei campi della modulistica delle dichiarazioni dei redditi 2017 che, già da alcuni mesi, stanno impegnando le software house nelle attività di adeguamento delle procedure.
La scorsa settimana abbiamo evidenziato quanto, quest’anno, sia stato complesso – per gli analisti delle software house – lo studio degli effetti fiscali connessi all’entrata in vigore della nuova normativa civilistica del Dlgs 139/2015 e la successiva gestione degli stessi a livello informatico.
In questo secondo appuntamento proviamo a scorrere le novità contenute nelle istruzioni del modello Redditi SC , cercando di evidenziare le ulteriori criticità su cui gli operatori dovranno porre la dovuta attenzione in fase di compilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Nel paragrafo a seguire forniamo alcune indicazioni circa le sezioni della modulistica che sono state eliminate rispetto al modello dello scorso anno, nei paragrafi successivi, invece, le principali novità, quadro per quadro.
Le «eliminazioni»
Di seguito le sezioni della modulistica che sono state eliminate per effetto dell’abrogazione o della modifica delle norme da cui avevano tratto origine:
■nel frontespizio sono state eliminate le caselle «Redditi» e «Iva» in quanto la dichiarazione Iva non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi. Sul punto ricordiamo che l’anticipo dei termini della dichiarazione Iva ha comportato effetti “imprevisti” a livello di ravvedimento operoso e di termini per la conservazione sostitutiva del modello Iva;
■nel frontespizio è stata eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore», in quanto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa «a favore» è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa «a sfavore»;
■nel frontespizio nel riquadro «Visto di conformità» è stata eliminata la casella «Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs 241/1997 relativo a Redditi/Iva», poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.
■nel quadro RF, tra le variazioni in aumento, è stato eliminato il rigo RF29 e tra le variazioni in diminuzione il rigo RF52, in cui fino allo scorso anno andavano indicate le prestazioni di servizi rese da professionisti nonché le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in stati o territori black list, a seguito della abrogazione dei commi da 10 a 12-bis dell’articolo 110 del Tuir;
■nel quadro RF, tra le variazioni in aumento, è stato eliminato il codice 2, del rigo RF31, col quale veniva evidenziato l’ammontare dell’incentivo fiscale da recuperare a tassazione derivante dall’applicazione del comma 3-bis, dell’articolo 5, del Dl 78/2009 (cosiddetta Tremonti-ter);
■nel quadro RS è stato eliminato il prospetto «Errori contabili», a seguito delle modifiche normative grazie alle le quali sono stati ampliati i termini entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione in proprio favore.
Quadro DI
Tutto nuovo il quadro DI (Dichiarazione integrativa), che deve essere compilato dai contribuenti che, nel corso del 2016, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento, ai sensi del novellato articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 (modificato lo scorso anno dall’articolo 5 del Dl 193/2016, convertito, dalla legge 225/2016).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa il contribuente deve indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. È stato quindi introdotto il quadro DI che consente di indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni integrative.
In particolare occorre indicare in caso di operazioni straordinarie, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce la dichiarazione integrativa se diverso dal dichiarante (colonna 1), il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa (colonna 2), l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (colonna 3), il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza (colonna 4), il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa (colonna 5).
L’importo di colonna 5, che concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla dichiarazione, va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Quadro RX
Due le novità che hanno interessato il quadro RX.
1) Nella sezione I, è stata inserita la colonna 1 «Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione» nella quale occorre indicare l’importo a debito risultante dalla dichiarazione, al netto degli eventuali crediti evidenziati nel nuovo quadro DI.
Ad esempio nel caso del rigo RX1, relativo all’Ires, l’importo di colonna 1 è pari al differenza tra l’importo a debito indicato nel rigo RN23 (colonna 2, al netto della colonna 3) e l’importo indicato nella colonna 5 dei righi da DI1 a DI20 con codice tributo «2003» indicato in colonna 2, di tutti i moduli compilati.
Nel consegue che la vecchia colonna 1, denominata «Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione», è stata spostata nella colonna 2 ed analogamente anche le successive colonne sono state rinumerate.
2) Nel quadro RX è stata inoltre eliminata la sezione «Determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta» (sezione III), poiché la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata con la dichiarazione dei redditi.
Quadro RF
Poche, ma significative, le novità che hanno interessato il quadro RF:
■è stato introdotto il codice 51, per i righi RF31 e RF55, per l’indicazione rispettivamente della minusvalenza e della plusvalenza che si genera per effetto dell’assegnazione di beni diversi da quelli merce, che non assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
■tra le variazioni in diminuzione, rigo RF50, è stata prevista l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling della Patent Box e la data di sottoscrizione dell’accordo;
■è stato introdotto il codice 55, del rigo RF55, per evidenziare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (iperammortamento, articolo 1, comma 9, della legge 232/2016);
■è stato introdotto il codice 56, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali (articolo 1, comma 10, della legge 232/2016).
Quadro RN
Tra le novità del quadro RN la più rilevante è sicuramente la sopravvenuta possibilità di indicazione, nel rigo RN15, delle ritenute attribuite dalle società ed associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, eccedenti il debito Ires, che non si intenda utilizzare e che potranno essere utilizzate dalle società o associazioni all’articolo 5 del Tuir in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali (circolare 56/E/2009).
Quadro RQ
Due le novità di interesse generali che hanno coinvolto il quadro RQ:
■è stata modificata la sezione XXII, dedicata alle società che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, applicando un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto;
■è stata prorogata la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali (facoltà consentita anche ai contribuenti che intendono riallineare i valori dei medesimi beni), nonché la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento tramite applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali.
Quadro RS
Diverse anche le novità che hanno coinvolto il quadro RS:
■nel prospetto relativo alle «Spese di riqualificazione energetica», è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2017 dell’agevolazione fiscale che consente di detrarre dall’imposta lorda il 65% delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del singolo condominio l’agevolazione è invece prorogata fino al 31 dicembre 2021 (una maggiore percentuale di detrazione è applicabile agli interventi che interessano l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica);
■nel prospetto relativo alle «Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche> è stata prevista la proroga dell’agevolazione per gli interventi effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017, prevedendo che, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della legge 232/2016, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora dalla realizzazione dei precedenti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% o del 75% se gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80% o 85% se dagli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori).
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